Art. 62. Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli 1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli e' consentito a condizione che nei boschi non siano danneggiate le piante arboree, compresa la rinnovazione delle stesse. 2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli e' vietata, nei boschi, nei pascoli e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a periodica lavorazione da almeno cinque anni, salvo che la stessa si renda necessaria per: a) la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terreno autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del presente regolamento; b) la manutenzione e ripulitura delle opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica. Per la manutenzione dei corsi d'acqua naturali l'estirpazione e' consentita solo per la realizzazione di interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo autorizzati o consentiti; c) la raccolta del ciocco d'erica previa autorizzazione rilasciata dall'ente competente. 3. Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti o cespugli finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'Art. 63 della legge forestale.