Art. 62.
             Taglio e estirpazione di arbusti e cespugli
    1.  Il  taglio  degli  arbusti  e  dei  cespugli  e' consentito a
condizione  che  nei  boschi non siano danneggiate le piante arboree,
compresa la rinnovazione delle stesse.
    2.  L'estirpazione  degli  arbusti e dei cespugli e' vietata, nei
boschi,  nei pascoli e nei terreni non soggetti a coltura agraria o a
periodica  lavorazione  da almeno cinque anni, salvo che la stessa si
renda necessaria per:
      a) la  realizzazione  di  trasformazioni,  opere o movimenti di
terreno autorizzati o consentiti ai sensi della legge forestale o del
presente regolamento;
      b) la   manutenzione   e  ripulitura  delle  opere  idrauliche,
idraulico-forestali  e  di  bonifica.  Per  la manutenzione dei corsi
d'acqua   naturali   l'estirpazione   e'   consentita   solo  per  la
realizzazione  di  interventi di ripristino o risagomatura dell'alveo
autorizzati o consentiti;
      c) la   raccolta   del  ciocco  d'erica  previa  autorizzazione
rilasciata dall'ente competente.
    3.  Sono vietati il taglio o l'estirpazione di arbusti o cespugli
finalizzati alla raccolta dei prodotti di cui all'Art. 63 della legge
forestale.