Art. 63. Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree 1. Nei boschi e nei terreni vincolati e' vietato lo sradicamento di piante o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione di trasformazioni, opere o movimenti di terra autorizzati ai sensi della legge forestale e del presente regolamento. 2. Nei boschi in situazione speciale di cui all'Art. 52 della legge forestale lo sradicamento di piante o ceppaie morte e' soggetto ad autorizzazione. 3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, l'estirpazione delle ceppaie secche e' consentita a condizione che gli scavi vengano subito colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo di scavo sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno con piante della stessa specie arborea sradicata o di latifoglie autoctone. 4. Negli impianti per arboricoltura da legno l'estirpazione di piante o ceppaie vive o morte e' consentita previa dichiarazione. Entro i successivi venti giorni possono essere prescritte le modalita' ed i lavori necessari a garantire la stabilita' dei suoli e la corretta regimazione delle acque.