Art. 63.
    Sradicamento di piante e ceppaie di specie forestali arboree
    1.  Nei boschi e nei terreni vincolati e' vietato lo sradicamento
di  piante  o ceppaie vive di specie forestali arboree, fatti salvi i
casi  in cui lo sradicamento si renda necessario per la realizzazione
di  trasformazioni,  opere  o movimenti di terra autorizzati ai sensi
della legge forestale e del presente regolamento.
    2.  Nei  boschi  in  situazione speciale di cui all'Art. 52 della
legge forestale lo sradicamento di piante o ceppaie morte e' soggetto
ad autorizzazione.
    3.  Al  di  fuori  dei casi di cui ai commi 1 e 2, l'estirpazione
delle ceppaie secche e' consentita a condizione che gli scavi vengano
subito  colmati modellandone la superficie e che il terreno nel luogo
di  scavo  sia rassodato ed inerbito oppure rimboschito entro un anno
con  piante  della  stessa  specie  arborea sradicata o di latifoglie
autoctone.
    4.  Negli  impianti  per arboricoltura da legno l'estirpazione di
piante  o  ceppaie  vive  o morte e' consentita previa dichiarazione.
Entro   i  successivi  venti  giorni  possono  essere  prescritte  le
modalita' ed i lavori necessari a garantire la stabilita' dei suoli e
la corretta regimazione delle acque.