Art. 66. Manutenzione e rinnovo dei pascoli 1. Nei pascoli sono liberamente consentiti i lavori di manutenzione e di miglioramento consistenti in rinettamento, spietramento superficiale, drenaggio, suddivisione in comparti, taglio della vegetazione infestante, concimazione. E' altresi' consentito procedere alla strigliatura od erpicatura superficiali necessarie ad arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso. 2. E' effettuabile, previa presentazione di dichiarazione, la rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli e/o l'estirpazione degli arbusti nei pascoli, purche' detta vegetazione arbustiva non costituisca bosco ai sensi dell'Art. 3 della legge forestale. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazione superficiale e senza rovesciamento del terreno, facendo seguire la lavorazione da semina di miscugli di piante foraggere, possibilmente locali.