Art. 66.
                 Manutenzione e rinnovo dei pascoli
    1.   Nei   pascoli   sono  liberamente  consentiti  i  lavori  di
manutenzione   e   di   miglioramento  consistenti  in  rinettamento,
spietramento   superficiale,  drenaggio,  suddivisione  in  comparti,
taglio   della  vegetazione  infestante,  concimazione.  E'  altresi'
consentito  procedere  alla  strigliatura  od erpicatura superficiali
necessarie  ad  arieggiare e rinnovare il cotico erboso, senza che si
abbia l'eliminazione o la rottura dello stesso.
    2.  E'  effettuabile,  previa  presentazione di dichiarazione, la
rottura periodica, in genere decennale, del cotico erboso dei pascoli
e/o   l'estirpazione   degli   arbusti  nei  pascoli,  purche'  detta
vegetazione  arbustiva  non  costituisca  bosco  ai sensi dell'Art. 3
della  legge  forestale.  Le suddette operazioni devono compiersi con
lavorazione  superficiale  e senza rovesciamento del terreno, facendo
seguire  la  lavorazione  da  semina di miscugli di piante foraggere,
possibilmente locali.