Art. 67. Modalita' di lavorazione dei terreni agrari 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappatura, ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali, dalla base di argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi. Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica. 2. Nell'esecuzione delle lavorazioni di cui al comma 1 deve essere sempre assicurata: a) la difesa dei terreni oggetto di lavorazione dalle acque provenienti da monte; b) l'immediato smaltimento e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali, sui terreni oggetto di lavorazione, evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento. 3. E' fatto obbligo di mantenere in efficienza le esistenti sistemazioni idraulico-agrarie. Fatti salvi i casi autorizzati in base alla legge forestale o al presente regolamento, e' vietata l'eliminazione, l'interruzione, la riduzione o la ricolmatura di fossi e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonche' di ogni altra opera di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde, ecc. 4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la regimazione delle acque non sia assicurata da un'efficiente sistemazione idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi sia pericolo di erosioni per i terreni posti a valle o di danno a strutture o infrastrutture pubbliche o private presenti, dopo ogni lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette livellari, atte ad intercettare le acque superficiali ed a convogliarle negli impluvi naturali o in aree salde o appositamente armate. 5. Il proprietario o il possessore dei terreni e' tenuto ad osservare le eventuali prescrizioni per lavorazione dei terreni che vengano emanate nei casi in cui si verifichino o abbiano a temersi fenomeni di erosione nei terreni acclivi, specie se instabili o di facile erodibilita'. 6. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono altresi' consentiti modesti interventi di livellamento del terreno, in loco, che interessino al massimo uno spessore di terreno di 50 centimetri, purche' non comportino trasformazione di destinazione, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque. A seguito del livellamento devono essere realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4.