Art. 67.
             Modalita' di lavorazione dei terreni agrari
    1.  Nei  terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite
le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura,
zappatura,  ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia
di  almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o scarpate stradali,
dalla  base  di  argini di fiumi o torrenti, o dal bordo di calanchi.
Sono fatte salve comunque le norme di polizia idraulica.
    2.  Nell'esecuzione  delle  lavorazioni  di  cui  al comma 1 deve
essere sempre assicurata:
      a) la  difesa  dei  terreni  oggetto di lavorazione dalle acque
provenienti da monte;
      b) l'immediato  smaltimento  e  la  corretta  regimazione delle
acque  piovane  e  superficiali,  sui terreni oggetto di lavorazione,
evitando ristagni o erosioni del terreno per ruscellamento.
    3.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  in efficienza le esistenti
sistemazioni  idraulico-agrarie.  Fatti  salvi  i casi autorizzati in
base  alla  legge  forestale  o  al  presente regolamento, e' vietata
l'eliminazione,  l'interruzione,  la  riduzione  o  la ricolmatura di
fossi  e fossette destinati allo sgrondo delle acque, nonche' di ogni
altra  opera  di sistemazione idraulico-agraria, quali terrazzamenti,
ciglionamenti, gradonamenti, muri a secco, prode salde, ecc.
    4. Nei terreni in pendio soggetti a periodica lavorazione, ove la
regimazione   delle   acque   non  sia  assicurata  da  un'efficiente
sistemazione  idraulico-agraria con fosse e prode permanenti e non vi
sia  pericolo  di  erosioni  per i terreni posti a valle o di danno a
strutture  o  infrastrutture  pubbliche o private presenti, dopo ogni
lavorazione del terreno si devono tracciare apposite fosse o fossette
livellari,   atte   ad   intercettare  le  acque  superficiali  ed  a
convogliarle  negli  impluvi naturali o in aree salde o appositamente
armate.
    5.  Il  proprietario  o  il  possessore  dei terreni e' tenuto ad
osservare  le  eventuali prescrizioni per lavorazione dei terreni che
vengano  emanate  nei  casi in cui si verifichino o abbiano a temersi
fenomeni  di  erosione  nei terreni acclivi, specie se instabili o di
facile erodibilita'.
    6.  Nei  terreni  soggetti  a periodica lavorazione sono altresi'
consentiti  modesti  interventi di livellamento del terreno, in loco,
che  interessino al massimo uno spessore di terreno di 50 centimetri,
purche'  non  comportino  trasformazione  di  destinazione, non venga
aumentata  la  pendenza  media del terreno e non siano create aree di
ristagno  delle  acque.  A  seguito  del  livellamento  devono essere
realizzate le opere di regimazione delle acque di cui al comma 4.