Art. 68.
                        Lavorazioni profonde
    1.  Nei  terreni soggetti a periodica lavorazione, le lavorazioni
che  interessino  una  profondita maggiore  di  80 centimetri possono
essere  sottoposte  ad  autorizzazione  ove  le stesse siano ritenute
suscettibili  di  arrecare  danni  alla  stabilita'  dei  terreni, in
relazione alle condizioni geomorfologiche di determinate aree.
    2. La provincia, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche
dei  terreni  e di specifici rischi idrogeologici, puo' determinare i
territori  in  cui  le  lavorazioni  profonde  di cui al comma 1 sono
soggette ad autorizzazione.