Art. 68. Lavorazioni profonde 1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione, le lavorazioni che interessino una profondita maggiore di 80 centimetri possono essere sottoposte ad autorizzazione ove le stesse siano ritenute suscettibili di arrecare danni alla stabilita' dei terreni, in relazione alle condizioni geomorfologiche di determinate aree. 2. La provincia, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche dei terreni e di specifici rischi idrogeologici, puo' determinare i territori in cui le lavorazioni profonde di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione.