Art. 69.
                      Trasformazione dei boschi
    1.  La  trasformazione  di  aree costituenti bosco e' soggetta ad
autorizzazione ai sensi dell'Art. 42, comma 1, della legge forestale.
    2. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che,
compiuto   all'interno  del  perimetro  della  vegetazione  forestale
individuato   dal   piede   delle   piante   di   confine,   comporti
l'eliminazione   della  vegetazione  forestale  stessa,  al  fine  di
utilizzare  il  terreno  su  cui  essa  e' insediata per destinazioni
diverse da quella forestale.
    3.   Costituisce  altresi'  trasformazione  del  bosco  qualsiasi
intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione
di   cui   all'Art.   42   della   legge   forestale,  che  determini
l'asportazione  o  la  distruzione di piante o polloni, fatti salvi i
casi  in  cui  detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di
tagli  boschivi  destinati  all'attivita'  selvicolturale  e di opere
connesse ai tagli stessi.
    4.  Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuita'
della  vegetazione  forestale,  di  cui  al  comma  3, sono anch'esse
soggette  ai vincoli di cui all'Art. 37 della legge forestale ed alle
autorizzazioni  di  cui  all'Art.  42, comma 1 della legge stessa. Le
suddette  infrastrutture  ed  aree  conservano  comunque  la  propria
effettiva  natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite,
in  conformita'  alla  legge forestale ed al presente regolamento, le
normali attivita' colturali o di uso e manutenzione.