Art. 69. Trasformazione dei boschi 1. La trasformazione di aree costituenti bosco e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 42, comma 1, della legge forestale. 2. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa e' insediata per destinazioni diverse da quella forestale. 3. Costituisce altresi' trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di esecuzione senza l'autorizzazione di cui all'Art. 42 della legge forestale, che determini l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attivita' selvicolturale e di opere connesse ai tagli stessi. 4. Le infrastrutture ed aree che non interrompono la continuita' della vegetazione forestale, di cui al comma 3, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all'Art. 37 della legge forestale ed alle autorizzazioni di cui all'Art. 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione ed in esse sono pertanto consentite, in conformita' alla legge forestale ed al presente regolamento, le normali attivita' colturali o di uso e manutenzione.