Art. 7.
                      Varianti in corso d'opera
    1. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai
lavori od alle modalita' di esecuzione degli stessi gia' autorizzati,
gli  interessati  devono  acquisire specifica autorizzazione prima di
porre in esecuzione le varianti stesse.
    2.  Nei  casi  in cui i lavori siano soggetti a dichiarazione, le
varianti  sono  comunicate con nuova ed apposita dichiarazione in cui
sono  evidenziate  le  varianti  stesse;  dalla data di presentazione
della  dichia-razione  di variante decorre il termine di venti giorni
entro   cui   possono  essere  dettate  prescrizioni  vincolanti  per
l'esecuzione  dei  lavori.  Decorso tale termine i lavori in variante
possono essere iniziati.