Art. 7. Varianti in corso d'opera 1. Quando si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori od alle modalita' di esecuzione degli stessi gia' autorizzati, gli interessati devono acquisire specifica autorizzazione prima di porre in esecuzione le varianti stesse. 2. Nei casi in cui i lavori siano soggetti a dichiarazione, le varianti sono comunicate con nuova ed apposita dichiarazione in cui sono evidenziate le varianti stesse; dalla data di presentazione della dichia-razione di variante decorre il termine di venti giorni entro cui possono essere dettate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori. Decorso tale termine i lavori in variante possono essere iniziati.