Art. 72 Trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione 1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma d'interventi colturali agrari da almeno cinque anni, nonche' i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale. 2. La trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e' subordinata ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 42 della legge forestale. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' sostituita da dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni: a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari per ogni proprieta' fondiaria e per quinquennio; b) i terreni interessati all'intervento hanno una pendenza media non superiore al 25%; c) nell'esecuzione dei lavori sono osservate le seguenti norme tecniche: 1) la vegetazione arbustiva eventualmente presente e' tagliata e allontanata o triturata, prima della lavorazione del terreno; 2) la lavorazione ha profondita' massima di 50 centimetri e salvaguarda una fascia di almeno 2 metri dal bordo superiore di sponde o di scarpate stradali, dalla base di argini di fossi, torrenti, fiumi o laghi, o dal bordo di calanchi, fatte salve comunque le norme di polizia idraulica; 3) e' assicurata la regimazione delle acque superficiali, evitando che si determinino fenomeni di ristagno delle acque o di erosione nei terreni oggetto di intervento ed in quelli limitrofi, mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee, da tracciarsi dopo ogni lavorazione. Le acque cosi' raccolte sono convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in efficienza le fosse o fossette facenti parte della sistemazione idraulico agraria, di cui e' vietata l'eliminazione; e' ugualmente vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti e di muri a secco. 4. Nei terreni saldi sono liberamente consentite l'effettuazione di rimboschimenti e la messa a dimora di piante forestali purche' siano attuate mediante l'apertura delle sole buche necessarie o mediante lavorazioni localizzate del terreno. La realizzazione di rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno e' soggetta a dichiarazione se si verificano le condizioni e sono rispettate le norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi. 5. La manutenzione e il miglioramento dei pascoli e' consentita nei casi di cui all'Art. 66.