Art. 72
Trasformazione  dei  terreni  saldi  in  terreni soggetti a periodica
                             lavorazione
    1. Sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura
agraria  o  a  lavorazioni  del terreno o ad altra forma d'interventi
colturali agrari da almeno cinque anni, nonche' i terreni urbanizzati
mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto
di copertura artificiale.
    2.  La  trasformazione  dei  terreni  saldi in terreni soggetti a
periodica  lavorazione  e'  subordinata  ad  autorizzazione  ai sensi
dell'Art. 42 della legge forestale.
    3.   L'autorizzazione   di  cui  al  comma  2  e'  sostituita  da
dichiarazione se si verificano le seguenti condizioni:
      a) gli interventi riguardano superfici non superiori a 3 ettari
per ogni proprieta' fondiaria e per quinquennio;
      b) i  terreni  interessati  all'intervento  hanno  una pendenza
media non superiore al 25%;
      c) nell'esecuzione  dei lavori sono osservate le seguenti norme
tecniche:
        1)   la   vegetazione  arbustiva  eventualmente  presente  e'
tagliata  e  allontanata  o  triturata,  prima  della lavorazione del
terreno;
        2)  la  lavorazione ha profondita' massima di 50 centimetri e
salvaguarda  una  fascia  di  almeno  2  metri dal bordo superiore di
sponde  o  di  scarpate  stradali,  dalla  base  di  argini di fossi,
torrenti,  fiumi  o  laghi,  o  dal  bordo  di  calanchi, fatte salve
comunque le norme di polizia idraulica;
        3)  e'  assicurata  la  regimazione delle acque superficiali,
evitando  che  si  determinino  fenomeni di ristagno delle acque o di
erosione  nei  terreni  oggetto di intervento ed in quelli limitrofi,
mediante la creazione di fossette livellari permanenti, o temporanee,
da  tracciarsi  dopo  ogni  lavorazione. Le acque cosi' raccolte sono
convogliate verso le linee naturali di impluvio e di sgrondo evitando
fenomeni di erosione nei terreni posti a valle e mantenendo sempre in
efficienza  le  fosse  o  fossette  facenti  parte della sistemazione
idraulico  agraria,  di  cui e' vietata l'eliminazione; e' ugualmente
vietata l'eliminazione di terrazzamenti, ciglionamenti o gradonamenti
e di muri a secco.
    4.  Nei terreni saldi sono liberamente consentite l'effettuazione
di  rimboschimenti  e  la  messa a dimora di piante forestali purche'
siano  attuate  mediante  l'apertura  delle  sole  buche necessarie o
mediante  lavorazioni  localizzate  del  terreno. La realizzazione di
rimboschimenti tramite la lavorazione andante del terreno e' soggetta
a  dichiarazione  se si verificano le condizioni e sono rispettate le
norme tecniche di cui al comma 3, ad autorizzazione negli altri casi.
    5.  La  manutenzione e il miglioramento dei pascoli e' consentita
nei casi di cui all'Art. 66.