Art. 74.
                       Ambito di applicazione
    1.  Le norme della presente sezione si applicano a tutti i lavori
inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se
non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati
a  scopi  idrogeologici,  di  cui  agli  articoli 37 e 38 della legge
forestale,  fatta salva ogni disposizione indicata specificamente nel
presente  regolamento,  negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni
dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.
    2.  Per  quanto  non  specificamente  disposto,  le  indagini sui
terreni  e  sulle  rocce,  la  verifica  della  stabilita' dei pendii
naturali  e  delle  scarpate,  la  progettazione e l'esecuzione delle
opere  devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'Art. 1 della
legge  2 febbraio  1974,  n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari  prescrizioni  per le zone sismiche), emanate con decreto
del  Ministro  dei lavori pubblici dell'11 marzo 1988 (Norme tecniche
riguardanti  le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei
pendii   naturali   e   delle  scarpate,  i  criteri  generali  e  le
prescrizioni  per la pro gettazione, l'esecuzione e il collaudo delle
opere  di  sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e con la
circolare del Ministro dei lavori pubblici del 24 settembre 1988.