Art. 76.
                         Indagini geologiche
    1.  La  realizzazione di opere, l'esecuzione di scavi finalizzati
alla  modificazione  dell'assetto  morfologico dei terreni vincolati,
con   o   senza   la  realizzazione  di  opere  costruttive,  nonche'
l'esecuzione  di  riporti  di  terreno  devono  essere  precedute  da
indagini  geologiche atte a verificare la compatibilita' degli stessi
con la stabilita' dei terreni.
    2.   In  particolare  deve  essere  preliminarmente  valutata  la
stabilita'  dei  fronti  di  scavo  o  di riporto a breve termine, in
assenza  di opere di contenimento, determinando le modalita' di scavo
e le eventuali opere provvisorie necessarie a garantire la stabilita'
dei terreni durante l'esecuzione dei lavori.
    3. Nei terreni posti su pendio, od in prossimita' a pendii, oltre
alla   stabilita'   localizzata  dei  fronti  di  scavo  deve  essere
verificata la stabilita' del pendio nelle condizioni attuali, durante
le   fasi   di   cantiere  e  nell'assetto  definitivo  di  progetto,
considerando  a  tal  fine  le sezioni e le ipotesi piu' sfavorevoli,
nonche' i sovraccarichi determinati dalle opere da realizzare.
    4.  Le  indagini  geologiche  devono inoltre prendere in esame la
circolazione  idrica superficiale, ipodermica e profonda, verificando
eventuali  interferenze  degli  scavi e la conseguente compatibilita'
degli stessi con la suddetta circolazione idrica.
    5.  Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1,
2,  3  e  4  devono  estendersi  ad un intorno significativo all'area
oggetto  dei  lavori,  considerando  in  particolare  la  presenza di
manufatti  (costruzioni,  strade  ed  altre infrastrutture, ecc.), di
sorgenti  e  di  altre  emergenze significative ai fini idrogeologici
(aree  di frana o di erosione, alvei od impluvi, ecc.) e valutando le
possibili  azioni determinate sugli stessi dagli scavi, dai riporti e
dalle eventuali opere in progetto.
    6.  Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1,
2,  3  e  4  devono  essere  oggetto  di  una  relazione  geologica e
geotecnica,  da  porre a corredo e costituente parte integrante della
progettazione  delle  opere, in cui devono essere esposti i risultati
delle indagini compiute, i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed
i coefficienti determinati relativamente alla stabilita' dei pendii.
    7.  Solo  per opere di modesto rilievo ed entita' o per aree gia'
note  e  di  sicura  ed  accertata  stabilita'  puo'  essere ritenuta
sufficiente  una  relazione  geologica  semplificata  che  si basi su
notizie  e  dati  idonei  a  caratterizzare  l'area e ad accertare la
fattibilita' delle opere o movimenti di terreno.
    8.  Le indagini, le valutazioni e le verifiche di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 possono essere omesse per modesti interventi di livellamento
o modificazione morfologica dei terreni. Tali indagini, valutazioni e
verifiche,  ove  non  espressamente  richieste, possono essere omesse
anche  per  le  opere  ed  i  movimenti  di  terreno rientranti nelle
tipologie  non  soggette  ad  autorizzazione  o  dichiarazione, nelle
tipologie  soggette  a  dichiarazione, nonche' per le opere di cui al
titolo  II, capo I, sezione VI. Per le opere o i movimenti di terreno
di  cui  al  presente  comma  la  presentazione di apposita relazione
geologica  puo'  essere comunque prescritta nel caso in cui si tratti
di terreni instabili o con forte pendenza.
    9.  Durante l'esecuzione dei lavori deve essere accertata in loco
la  rispondenza  delle  indagini  geologiche  e  delle  previsioni di
progetto   con  lo  stato  effettivo  dei  terreni,  ed  adottato  di
conseguenza  ogni  ulteriore accorgimento necessario ad assicurare la
stabilita' dei terreni stessi e la regimazione delle acque.