Art. 77.
                     Scavi e riporti di terreno
    1.   Durante  la  fase  di  cantiere  non  devono  essere  create
condizioni  di  rischio per il verificarsi di smottamenti, franamenti
od altri movimenti gravitativi.
    2.  Per  i  fini  di  cui al comma 1, fatto salvo che le indagini
geologiche  escludano  specifici  rischi  o che si sia proceduto alla
realizzazione  di  idonee  opere  di  preventivo  consolidamento  dei
terreni,  gli  scavi  devono  essere  eseguiti  in  stagioni a minimo
rischio  di  piogge  e  procedendo  per  stati di avanzamento tali da
consentire la rapida ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei
fronti  con  opere  provvisorie  o  definitive  di  contenimento.  Se
sussistono  particolari  condizioni  di  rischio  per la stabilita' a
breve  termine,  gli sbancamenti devono procedere per piccoli settori
ed   essere  seguiti  dall'immediata  realizzazione  delle  opere  di
contenimento.  Si  puo'  procedere  ad  ulteriori scavi solo dopo che
queste ultime diano garanzia di stabilita'.
    3.  I  riporti  di  terreno  devono  essere  eseguiti  in strati,
assicurando  il  graduale  compattamento  dei  materiali terrosi, dai
quali   devono   essere  separate  le  frazioni  litoidi  di maggiori
dimensioni.  Nelle  aree di riporto devono essere sempre garantite le
opere  necessarie  alla  regimazione  delle  acque  ed alla difesa da
fenomeni  erosivi.  Se  e'  prevista  la  realizzazione  di  opere di
contenimento,  le  stesse  devono essere realizzate prima dell'inizio
dei riporti di terreno.
    4.  I  riporti  di terreno da eseguire nei terreni destinati o da
destinare all'attivita' agricola o forestale devono essere realizzati
con  materiali  terrosi  di caratteristiche fisico-chimiche idonee al
mantenimento  o miglioramento della fertilita' agronomica dei terreni
oggetto del riporto.