Art. 78.
                        Materiali di risulta
    1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'Art. 8, comma 1, lettera
f-bis)  del  decreto  legislativo  5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
delle  direttive  91/156/CEE  sui  rifiuti,  91/689/CEE  sui  rifiuti
pericolosi  e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio)
e  successive modifiche e integrazioni e dall'Art. 34 del regolamento
regionale   17 luglio   2001,   n.  32/R  (Regolamento  regionale  di
attuazione  ai  sensi  della  lettera  e), comma 1, dell'Art. 5 della
legge  regionale  n.  25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la
bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali
per   l'esercizio   delle  funzioni  amministrative  e  di  controllo
attribuite  agli  Enti  Locali),  la  terra  di  risulta  da  scavi o
movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entita',
puo'  essere  conguagliata  in  loco  per la risistemazione dell'area
oggetto  dei  lavori,  al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e
linee   di   sgrondo  delle  acque,  senza  determinare  apprezzabili
modificazioni  di  assetto  o  pendenza  dei  terreni, provvedendo al
compattamento  ed  inerbimento  del  terreno  stesso  ed evitando che
abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.
    2.  La  terra  derivante  da  scavi  di  sbancamento  operati per
costruzioni  o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili
quantita'  di materiale terroso, puo' essere riutilizzata in loco per
la  sistemazione  dell'area  oggetto dei lavori, in conformita' e nei
limiti delle previsioni di progetto.
    3.  I  materiali  lapidei  di maggiori  dimensioni  devono essere
separati  dal  materiale  terroso  al  fine  di garantire un omogeneo
compattamento  ed  assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei
possono  essere  reimpiegati  in  loco  per la sistemazione dell'area
oggetto  dei lavori purche' gli stessi siano depositati in condizioni
di stabilita' ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle
acque superficiali.
    4.  I  materiali  terrosi  o lapidei eccedenti la sistemazione in
loco  devono  essere  riutilizzati  in  terreni  ove il riporto degli
stessi   sia   autorizzato   o   consentito   ai   fini  del  vincolo
idrogeologico.
    5.  Durante  le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di
materiali  terrosi  e  lapidei  devono  essere  effettuati in modo da
evitare  fenomeni  erosivi  o di ristagno delle acque. Detti depositi
non  devono  essere  collocati  all'interno di impluvi, fossi o altre
linee  di  sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere
mantenuti  a  congrua  distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto
divieto  di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle
sponde  di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non
devono  inoltre  essere  posti  in prossimita' di fronti di scavo, al
fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.