Art. 78. Materiali di risulta 1. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 1, lettera f-bis) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni e dall'Art. 34 del regolamento regionale 17 luglio 2001, n. 32/R (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'Art. 5 della legge regionale n. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali), la terra di risulta da scavi o movimenti di terreno in genere, attuati per opere di modesta entita', puo' essere conguagliata in loco per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. 2. La terra derivante da scavi di sbancamento operati per costruzioni o derivante da altre opere da cui risultino apprezzabili quantita' di materiale terroso, puo' essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori, in conformita' e nei limiti delle previsioni di progetto. 3. I materiali lapidei di maggiori dimensioni devono essere separati dal materiale terroso al fine di garantire un omogeneo compattamento ed assestamento di questi ultimi. I materiali lapidei possono essere reimpiegati in loco per la sistemazione dell'area oggetto dei lavori purche' gli stessi siano depositati in condizioni di stabilita' ed in modo da non ostacolare il regolare deflusso delle acque superficiali. 4. I materiali terrosi o lapidei eccedenti la sistemazione in loco devono essere riutilizzati in terreni ove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico. 5. Durante le fasi di cantiere eventuali depositi temporanei di materiali terrosi e lapidei devono essere effettuati in modo da evitare fenomeni erosivi o di ristagno delle acque. Detti depositi non devono essere collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali delle acque e devono essere mantenuti a congrua distanza da corsi d'acqua permanenti. E' fatto divieto di scaricare materiale terroso o lapideo all'interno o sulle sponde di corsi d'acqua anche a carattere stagionale. I depositi non devono inoltre essere posti in prossimita' di fronti di scavo, al fine di evitare sovraccarichi sui fronti stessi.