Art. 79. Opere di contenimento 1. Al fine di assicurare la stabilita' dei terreni vincolati, tutte le opere di contenimento del terreno o costruite a contatto con il terreno, devono essere dimensionate e costruite in modo da assicurarne la stabilita' nelle condizioni piu' sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno stesso, dall'acqua, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere. 2. Le opere di contenimento del terreno devono essere realizzate in modo da non alterare la circolazione delle acque superficiali, ipodermiche e profonde, evitando in particolare di determinare un aumento della filtrazione delle acque superficiali ed ipodermiche negli strati piu' profondi del terreno. A tal fine, a retro di tutte le opere di contenimento o costruite a contatto del terreno, devono essere messi in opera drenaggi che rispondano ai seguenti requisiti: a) impiego di materiali inerti non gelivi e lavati; b) essere in grado di assicurare nel tempo il mantenimento delle capacita' filtranti e di smaltimento delle acque piovane e di falda, evitando a tal fine che si verifichino intasamenti dei materiali drenanti (uso di guaine in tessuto non tessuto, strati sabbiosi); c) essere in grado di assicurare la raccolta di fondo ed il rapido smaltimento delle acque drenate (tubi microfessurati, soglie di fondo, ecc.); le acque drenate devono essere smaltite in superficie senza determinare ristagni o erosioni ed escludendo smaltimenti a dispersione nel terreno; d) la parte superiore del dreno deve essere sigillata con materiali argillosi e/o con opere in calcestruzzo al fine di impedire l'ingresso di acque superficiali nel dreno; se si tratta di muri di contenimento posti alla base di pendici e' opportuna la realizzazione di apposita canaletta in calcestruzzo sovrastante il drenaggio, al fine di impedire il ristagno e/o la tracimazione di acque di scorrimento al di sopra del muro.