Art. 8.
                   Comunicazione di inizio lavori
    1.  Con  esclusione  dei tagli boschivi e qualora venga richiesto
nell'atto  autorizzativo,  i titolari di autorizzazioni, o per essi i
direttori  dei  lavori,  sono  tenuti a dare preventiva comunicazione
all'ente competente della data di effettivo inizio dei lavori.