Art. 80. Condizioni di applicabilita' 1. Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno indicati nella presente sezione non e' richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali di cui alla sezione I nonche' le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.