Art. 80.
                    Condizioni di applicabilita'
    1.  Per  l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno indicati
nella   presente   sezione   non   e'   richiesta   autorizzazione  o
dichiarazione  ai  fini  del  vincolo idrogeologico, a condizione che
siano  rispettate  le  norme  tecniche generali di cui alla sezione I
nonche' le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna
opera o movimento di terreno.