Art. 81.
                            Manutenzioni
    1.  Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti
i seguenti interventi:
      a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri
manufatti  che  non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei
terreni vincolati;
      b) la  manutenzione ordinaria della viabilita' a fondo naturale
che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la
risagomatura  andante  delle scarpate (livellamento del piano viario,
ricarico   con  inerti,  ripulitura  e  risagomatura  delle  fossette
laterali,  tracciamento  o  ripristino  degli  sciacqui  trasversali,
ripristino  di  tombini  e di attraversamenti esistenti, rimozione di
materiale  franato  dalle  scarpate  e risagomatura localizzata delle
stesse,  rinsaldamento  delle  scarpate  con  graticciate o viminate,
installazione  di  reti parasassi, taglio della vegetazione forestale
con le modalita' indicate all'Art. 42);
      c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' a
fondo  asfaltato  o comunque pavimentato, comprendente gli interventi
di cui alla lettera b), nonche' la sostituzione del manto e gli scavi
da  effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, che non
comportino  modificazioni  dell'ampiezza  della  sede  stradale  o la
risagomatura andante delle scarpate;
      d) la  sostituzione  di  pali  esistenti  di linee elettriche o
telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale
sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti;
      e) la  manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di
linee  elettriche  o telefoniche interrate che non comporti modifiche
di tracciato delle stesse;
      f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di argini di fiumi
e  canali,  delle opere idrauliche o di bonifica purche' nel rispetto
delle specifiche norme di legge;
      g) la   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  delle  opere
costituenti  la  sistemazione  idraulico- agraria dei terreni (fosse,
fossette,   muri   a   secco,   ciglioni,   ecc.)  che  non  comporti
l'eliminazione  di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni
dell'assetto  morfologico  dei  terreni e che non alteri le esistenti
linee  di  sgrondo  delle  acque.  Nella costruzione o ricostruzione,
parziale  o  totale,  di  muri  a  secco  devono  essere garantite le
capacita' di drenaggio di detti muri;
      h) la   rimozione   di   materiali   franati   e   la  relativa
risistemazione  dei  terreni  in  adiacenza  a  fabbricati o ad altri
manufatti,  quando  gli interventi sono urgenti e necessari a rendere
agibili  i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumita' a
seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc.).