Art. 81. Manutenzioni 1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, sono consentiti i seguenti interventi: a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati; b) la manutenzione ordinaria della viabilita' a fondo naturale che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate (livellamento del piano viario, ricarico con inerti, ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali, ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse, rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate, installazione di reti parasassi, taglio della vegetazione forestale con le modalita' indicate all'Art. 42); c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilita' a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla lettera b), nonche' la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate; d) la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti; e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrate che non comporti modifiche di tracciato delle stesse; f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di argini di fiumi e canali, delle opere idrauliche o di bonifica purche' nel rispetto delle specifiche norme di legge; g) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere costituenti la sistemazione idraulico- agraria dei terreni (fosse, fossette, muri a secco, ciglioni, ecc.) che non comporti l'eliminazione di terrazzamenti, gradoni o ciglioni, o modificazioni dell'assetto morfologico dei terreni e che non alteri le esistenti linee di sgrondo delle acque. Nella costruzione o ricostruzione, parziale o totale, di muri a secco devono essere garantite le capacita' di drenaggio di detti muri; h) la rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, quando gli interventi sono urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumita' a seguito di eventi calamitosi (frane, alluvioni, ecc.).