Art. 83.
                 Altre opere e movimenti di terreno
    1  Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite
le seguenti opere:
      a) le  recinzioni  in  pali e rete, compresa l'installazione di
cancelli o simili, a condizione che:
        1)  siano  costituite da pali infissi nel suolo con eventuali
opere  di  fondazione  limitate  al  singolo  palo,  senza cordolo di
collegamento,  limitando  i  movimenti  di terreno a quelli necessari
all'infissione dei pali e sostegni;
        2)  siano  poste  al  di fuori dell'alveo di massima piena di
fiumi,  torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle
acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
        3)  non  comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta
eccezione  per  la  potatura  di  rami  o  il taglio dei polloni, ne'
l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
      b) l'infissione  di  pali  di  sostegno per linee elettriche in
cavo  isolato  o  telefoniche,  per  la  quale siano necessari i soli
movimenti  di  terreno necessari per la fondazione del palo e che non
comporti  l'eliminazione  di piante o ceppaie, fatta eccezione per la
potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che
richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
      c) l'installazione,   nei  terreni  non  boscati,  di  serbatoi
esterni per GPL (gas propano liquido) o altri combustibili liquidi, o
per acqua, della capacita' massima di 3 metri cubi, a condizione che:
        1) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3
metri  cubi  di  terreno o realizzazione di opere di contenimento del
terreno di altezza superiore a 1 metro;
        2)  le  opere  accessorie  non interessino aree boscate e non
comportino  movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto
per il serbatoio;
        3)  il  terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo
al  suo  rinverdimento  ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure  reimpiegato  in siti autorizzati o smaltito in conformita' al
decreto legislativo n. 22/1997;
        4)  non  sia  necessaria  l'eliminazione  di piante o ceppaie
arboree;
        5)  nel  caso  di  serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo
pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di
erosione o di ristagno;
      d) l'installazione,   nei  terreni  non  boscati,  di  serbatoi
interrati  per  GPL  o altri combustibili liquidi, o per acqua, della
capacita' massima di 3 metri cubi, a condizione che:
        1)  lo  scavo  non  ecceda lo stretto necessario alla posa in
opera del serbatoio;
        2)  lo  scavo  sia  immediatamente  ricolmato  evitando  ogni
ristagno d'acqua al suo interno;
        3)  le  opere  accessorie  non interessino aree boscate e non
comportino  movimenti  di terreno superiori a quelli necessari per la
posa in opera del serbatoio;
        4)  il  terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo
al  suo  rinverdimento  ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure  reimpiegato  in siti autorizzati o smaltito in conformita' al
decreto legislativo n. 22/1997;
        5)  non  sia  necessaria  l'eliminazione  di piante o ceppaie
arboree;
        6)  nel  caso  di  serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo
pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di
erosione o di ristagno;
      e) l'installazione,   nei   terreni   non   boscati,  di  fosse
biologiche  o  altri  impianti  di depurazione delle acque reflue che
recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie,
a condizione che:
        1)  lo  scavo  non  ecceda lo stretto necessario alla posa in
opera dei manufatti;
        2)  lo  scavo  sia  immediatamente  ricolmato  evitando  ogni
ristagno d'acqua al suo interno;
        3)  il  terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo
al  suo  rinverdimento  ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure  reimpiegato  in siti autorizzati o smaltito in conformita' al
decreto legislativo n. 22/1997;
        4)  non  sia  necessaria  l'eliminazione  di piante o ceppaie
arboree;
        5)  gli  scarichi  in  superficie convoglino le acque fino al
ricettore  naturale  senza  determinare  fenomeni  di  erosione  o di
ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua;
      f) la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione
che:
        1)  non  sia necessaria la realizzazione di nuova viabilita',
anche temporanea;
        2)  lo  scavo  non  ecceda lo stretto necessario alla posa in
opera  dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza
e di 1,5 metri di profondita';
        3)  lo  scavo  sia  immediatamente  ricolmato, compattando il
terreno  di  riporto,  evitando  ogni  ristagno o scorrimento d'acqua
all'interno  dello  scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento
delle acque o di erosione al termine dei lavori;
        4)  il  terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo
al  suo  rinverdimento  ed alla regimazione delle acque superficiali,
oppure  reimpiegato  in siti autorizzati o smaltito in conformita' al
decreto legislativo n. 22/1997;
        5)  non  sia  necessaria  l'eliminazione  di piante o ceppaie
arboree;
      g) la  realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni
in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
        1)  non  comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30
centimetri di profondita';
        2)  non  abbiano  superficie  superiore a 50 metri quadrati o
superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il
70%  con  materiali  permeabili  (massetti  autobloccanti su letto di
sabbia o simili);
        3)  sia  assicurata  la  regimazione delle acque superficiali
evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed
ogni fenomeno di erosione;
        4)  non  comportino  eliminazione di piante d'alto fusto o di
ceppaie;
      h) altri  piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo
di   tre   metri  cubi  di  terreno  movimentato,  a  condizione  che
l'intervento:
        1)  non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni
boscati  o  di  terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di
destinazione dei terreni vincolati;
        2)  non  sia  connesso  all'esecuzione di opere od interventi
soggetti alle norme di cui alle sezioni III e IV;
        3)   non   determini,   nemmeno   temporaneamente  o  durante
l'esecuzione  dei  lavori, fenomeni di instabilita' o di erosione dei
terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.