Art. 83. Altre opere e movimenti di terreno 1 Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono consentite le seguenti opere: a) le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che: 1) siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni; 2) siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 3) non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, ne' l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse; b) l'infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, per la quale siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio; c) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per GPL (gas propano liquido) o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita' massima di 3 metri cubi, a condizione che: 1) l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro; 2) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio; 3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 4) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; 5) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; d) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacita' massima di 3 metri cubi, a condizione che: 1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio; 2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; 3) le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio; 4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 5) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; 6) nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convoglino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno; e) l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica od in superficie, a condizione che: 1) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti; 2) lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; 3) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 4) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; 5) gli scarichi in superficie convoglino le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua; f) la posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che: 1) non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilita', anche temporanea; 2) lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondita'; 3) lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori; 4) il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformita' al decreto legislativo n. 22/1997; 5) non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree; g) la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che: 1) non comportino scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondita'; 2) non abbiano superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzate per almeno il 70% con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili); 3) sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione; 4) non comportino eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie; h) altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di tre metri cubi di terreno movimentato, a condizione che l'intervento: 1) non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati; 2) non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti alle norme di cui alle sezioni III e IV; 3) non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilita' o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.