Art. 84. Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione 1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno e' soggetta a dichiarazione a condizione che gli stessi siano realizzati in conformita' alle norme tecniche generali di cui alla sezione II e purche' siano rispettate le norme tecniche speciali di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate entro i venti giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa: a) la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondita', in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che: 1) lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessano alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta; 2) siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno; b) la costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che: 1) gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli; 2) le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti; 3) le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, ne' l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse; c) la realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,5 metri, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare; d) la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilita' esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato, lastricato, ecc., a condizione che: 1) le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno; 2) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale; 3) i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque; 4) per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione; e) la realizzazione di pozzi per attingimento di acgua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilita' dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti; f) l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti che non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, a condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio e' compatibile con la stabilita' del versante; g) le opere di cui all'Art. 83, comma 1, lettere c) e d) per serbatoi di capacita' superiore a 3 metri cubi e fino a 10 metri cubi, ferme restando le norme tecniche indicate alle suddette lettere.