Art. 84.
 Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti a dichiarazione
    1.  La  realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno
e'  soggetta  a  dichiarazione  a  condizione  che  gli  stessi siano
realizzati  in  conformita'  alle norme tecniche generali di cui alla
sezione  II  e purche' siano rispettate le norme tecniche speciali di
seguito  indicate  per ciascuna opera o movimento di terreno. Restano
ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate entro i venti
giorni  successivi  alla  data  di  presentazione della dichiarazione
stessa:
      a) la  realizzazione  di  scannafossi  ad  edifici esistenti di
dimensioni  non  superiori  ad  1 metro  di  larghezza  e  2 metri di
profondita', in terreni di qualsiasi destinazione, a condizione che:
        1)  lo  scavo  sia effettuato entro lo stretto necessano alla
realizzazione  dell'opera,  in  stagioni  a minimo rischio di piogge,
procedendo   per   piccoli   settori,   facendo  seguire  l'immediata
realizzazione  delle  opere di contenimento e procedendo ad ulteriori
scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
        2)  siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere
di contenimento del terreno;
      b) la  costruzione  di  muri  di  confine,  di  cancelli  e  di
recinzioni   con   cordolo   continuo,   in   terreni   di  qualsiasi
destinazione, a condizione che:
        1)  gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in
opera dei muri o cordoli;
        2)  le  opere  siano  poste al di fuori dell'alveo di massima
piena  di  fiumi  torrenti  o  fossi  e  non  impediscano il regolare
deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
        3)  le  opere  non  comportino  l'eliminazione  di  piante  o
ceppaie,  fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di
polloni, ne' l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
      c) la   realizzazione  di  muri  di  contenimento  del  terreno
dell'altezza  massima  di  1,5  metri,  a condizione che la somma dei
volumi  di  scavi  e  di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metro
cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare;
      d) la  realizzazione  di opere di manutenzione straordinaria di
viabilita'  esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette
o  canalette  laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il
rimodellamento    e   consolidamento   di   scarpate   stradali,   la
realizzazione  di  muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma
solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a
fondo  naturale  in  strade  a  fondo  asfaltato, lastricato, ecc., a
condizione che:
        1)  le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di
regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi
ove  le  stesse  non  possano  determinare  fenomeni di erosione o di
ristagno;
        2) le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano
dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad
evitare  alterazioni  della  circolazione  delle  acque  nei  terreni
limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
        3)  i  lavori  procedano  per  stati  di  avanzamento tali da
consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il
consolidamento  di  fronti  di  scavo o di riporto al fine di evitare
fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
        4)  per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le
cautele  necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione,
operando  in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette
di  guardia  per  deviare le acque provenienti da monte e mettendo in
opera  graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo
stesso non abbia sufficiente coesione;
      e) la  realizzazione  di pozzi per attingimento di acgua ad uso
domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere
corredato  il  progetto  attestino la compatibilita' dell'emungimento
previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione
idrica  profonda  dell'area  considerata,  escludendo  in particolare
fenomeni  di  subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di
eventuali sorgenti;
      f) l'ampliamento  volumetrico  di  edifici  esistenti  che  non
comporti   l'ampliamento   planimetrico   dell'edificio   stesso,   a
condizione che dalla relazione geologica allegata al progetto risulti
che  nei  terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio
e' compatibile con la stabilita' del versante;
      g) le  opere  di  cui all'Art. 83, comma 1, lettere c) e d) per
serbatoi  di  capacita'  superiore  a  3 metri cubi e fino a 10 metri
cubi,  ferme  restando  le  norme  tecniche  indicate  alle  suddette
lettere.