Art. 85.
Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione
    1.  Nei  terreni  vincolati,  boscati o non boscati, di qualunque
natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti
di  terreno  non  indicati  alle  sezioni  I e III, o da eseguire con
modalita'  diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e
speciali, e' soggetta ad autorizzazione.
    2.   Fermo   restando   quanto  disposto  al  comma  1  sono,  in
particolare, soggette ad autorizzazione le seguenti opere:
      a) la  costruzione  o  l'ampliamento planimetrico di edifici di
qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli;
      b) la  realizzazione di nuova viabilita' pubblica o privata, di
piazzali  e  di  ogni altra opera che trasformi in modo permanente la
destinazione dei terreni;
      c) i  lavori  di  ampliamento  o  di manutenzione straordinaria
della viabilita' pubblica o privata che comportino l'allargamento del
piano viario.
    3.  Le  opere  connesse ai tagli boschivi sono disciplinate dalle
norme del titolo II, capo I, sezione VI.
    4.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  ove  non sia compromessa la
stabilita' del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare.
    5. Alla domanda di autorizzazione sono allegati:
      a) la  relazione  geologica  e  le  risultanze  delle  indagini
geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'Art. 76;
      b) il  progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle
di  contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione
tecnica  relativa  alle  fasi  di  cantiere, in cui siano illustrate,
anche  in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la
successione temporale e le modalita' di realizzazione dei lavori, con
particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere
di contenimento e di consolidamento del terreno.