Art. 85. Tipologie di opere e movimenti di terreno soggetti ad autorizzazione 1. Nei terreni vincolati, boscati o non boscati, di qualunque natura e destinazione, la realizzazione di tutte le opere e movimenti di terreno non indicati alle sezioni I e III, o da eseguire con modalita' diverse da quelle indicate dalle norme tecniche generali e speciali, e' soggetta ad autorizzazione. 2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 sono, in particolare, soggette ad autorizzazione le seguenti opere: a) la costruzione o l'ampliamento planimetrico di edifici di qualsiasi volumetria e destinazione, compresi gli annessi agricoli; b) la realizzazione di nuova viabilita' pubblica o privata, di piazzali e di ogni altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione dei terreni; c) i lavori di ampliamento o di manutenzione straordinaria della viabilita' pubblica o privata che comportino l'allargamento del piano viario. 3. Le opere connesse ai tagli boschivi sono disciplinate dalle norme del titolo II, capo I, sezione VI. 4. L'autorizzazione e' rilasciata ove non sia compromessa la stabilita' del sito in rapporto ai lavori e alle opere da realizzare. 5. Alla domanda di autorizzazione sono allegati: a) la relazione geologica e le risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'Art. 76; b) il progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalita' di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno.