Art. 87.
                      Disposizioni transitorie
    1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione nel B.U.R.T.
    2.  Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del
presente  regolamento  conservano validita', fermo restando l'obbligo
di eseguire i lavori nel rispetto delle norme dello stesso.
    3.  Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in
vigore  del  presente  regolamento sono istruite dall'ente competente
nel  rispetto  delle  norme  stabilite dal regolamento stesso. L'ente
competente   puo'   richiedere   la   necessaria  integrazione  della
documentazione presentata.
    4.  Le  dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del
presente  regolamento  sono  considerate  valide  ove  conformi  alla
normativa  vigente al momento della presentazione delle stesse, fermo
restando  l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme del
presente regolamento.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 5 settembre 2001
                              PASSALEVA
         (incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)