Art. 87. Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.T. 2. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento conservano validita', fermo restando l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme dello stesso. 3. Le domande di autorizzazione presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono istruite dall'ente competente nel rispetto delle norme stabilite dal regolamento stesso. L'ente competente puo' richiedere la necessaria integrazione della documentazione presentata. 4. Le dichiarazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide ove conformi alla normativa vigente al momento della presentazione delle stesse, fermo restando l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle norme del presente regolamento. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 settembre 2001 PASSALEVA (incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)