Art. 9. Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino 1. A seguito di infrazioni alla legge forestale o al presente regolamento, a far data dalla notifica del sommario processo verbale con cui e' contestata la violazione, e' avviato d'ufficio il procedimento amministrativo ai fini dell'eventuale adozione delle prescrizioni, di cui all'Art. 85 della legge forestale, per l'esecuzione dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi. A tal fine l'organo accertatore, qualora ravvisi la necessita' dell'esecuzione delle opere di ripristino, consolidamento od adeguamento dello stato dei luoghi, trasmette alla provincia, contestualmente alla notificazione, il sommario processo verbale e una relazione nella quale siano evidenziate le opere ritenute necessarie. 2. Il procedimento si conclude entro trecentosessantacinque giorni con provvedimento di intimazione della provincia al trasgressore per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre opere o lavori necessari ove sia accertata l'esigenza di ricostituire superfici boscate o di assicurare la stabilita' dei suoli e la regimazione delle acque. Puo' inoltre essere richiesta la preliminare presentazione di un progetto delle opere o dei lavori. Il provvedimento d'intimazione deve essere notificato anche al proprietario del terreno. 3. Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in violazione della legge forestale o del presente regolamento, i soggetti indicati all'Art. 5, comma 1 devono presentare domanda di autoriz-zazione in sanatoria entro novanta giorni dalla data di notifica del sommario processo verbale con cui e' contestata la violazione. La domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 2. 4. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria puo' avvenire solo nel caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino autorizzabili in base alle disposizioni del presente regolamento e le stesse non risultino incompatibili con l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori, ferme restando le prescrizioni e gli adeguamenti ritenuti necessari a tale scopo. Il rilascio della suddetta autorizzazione e' condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Il procedimento di sanatoria e' sospeso fino alla conclusione del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative. 5. Resta fermo il potere di dettare prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi, per il consolidamento o per l'adeguamento delle opere, anche prima dello scadere del termine di novanta giorni di cui al comma 3, ove cio' sia motivato dall'esigenza di assicurare la stabilita' dei suoli o la regimazione delle acque. 6. In tutti i casi in cui i lavori imposti ai sensi dell'Art. 85 della legge forestale non vengano eseguiti, ferme restando le sanzioni previste, si procede ai lavori di ripristino in danno del trasgressore ai sensi del comma 3 dello stesso Art. 85.