Art. 9.
         Autorizzazioni in sanatoria e lavori di ripristino
    1.  A  seguito  di  infrazioni alla legge forestale o al presente
regolamento,  a far data dalla notifica del sommario processo verbale
con  cui  e'  contestata  la  violazione,  e'  avviato  d'ufficio  il
procedimento  amministrativo  ai  fini  dell'eventuale adozione delle
prescrizioni,   di   cui  all'Art.  85  della  legge  forestale,  per
l'esecuzione  dei lavori di ripristino, consolidamento od adeguamento
dello  stato  dei  luoghi.  A  tal fine l'organo accertatore, qualora
ravvisi  la  necessita'  dell'esecuzione  delle  opere di ripristino,
consolidamento  od adeguamento dello stato dei luoghi, trasmette alla
provincia,  contestualmente  alla notificazione, il sommario processo
verbale  e  una  relazione  nella  quale  siano  evidenziate le opere
ritenute necessarie.
    2.  Il  procedimento  si  conclude  entro  trecentosessantacinque
giorni   con   provvedimento   di   intimazione  della  provincia  al
trasgressore  per l'esecuzione dei lavori di ripristino e delle altre
opere o lavori necessari ove sia accertata l'esigenza di ricostituire
superfici  boscate  o  di  assicurare  la  stabilita'  dei suoli e la
regimazione delle acque. Puo' inoltre essere richiesta la preliminare
presentazione   di   un   progetto  delle  opere  o  dei  lavori.  Il
provvedimento   d'intimazione   deve   essere   notificato  anche  al
proprietario del terreno.
    3. Per il mantenimento di trasformazioni o di opere realizzate in
violazione  della  legge  forestale  o  del  presente  regolamento, i
soggetti  indicati  all'Art.  5, comma 1 devono presentare domanda di
autoriz-zazione  in  sanatoria  entro  novanta  giorni  dalla data di
notifica  del  sommario  processo  verbale  con  cui e' contestata la
violazione.  La  domanda  di autorizzazione in sanatoria interrompe i
termini  del  procedimento  di imposizione del ripristino dello stato
dei luoghi di cui al comma 2.
    4.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  in sanatoria puo' avvenire
solo  nel  caso in cui le opere o trasformazioni effettuate risultino
autorizzabili in base alle disposizioni del presente regolamento e le
stesse   non  risultino  incompatibili  con  l'assetto  idrogeologico
dell'area  oggetto  dei  lavori, ferme restando le prescrizioni e gli
adeguamenti  ritenuti  necessari  a  tale  scopo.  Il  rilascio della
suddetta  autorizzazione  e' condizionato al pagamento delle sanzioni
amministrative  da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido.
Il  procedimento  di  sanatoria  e' sospeso fino alla conclusione del
procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.
    5.   Resta  fermo  il  potere  di  dettare  prescrizioni  per  il
ripristino  dello  stato  dei  luoghi,  per  il  consolidamento o per
l'adeguamento  delle  opere, anche prima dello scadere del termine di
novanta giorni di cui al comma 3, ove cio' sia motivato dall'esigenza
di assicurare la stabilita' dei suoli o la regimazione delle acque.
    6.  In tutti i casi in cui i lavori imposti ai sensi dell'Art. 85
della  legge  forestale  non  vengano  eseguiti,  ferme  restando  le
sanzioni  previste,  si  procede ai lavori di ripristino in danno del
trasgressore ai sensi del comma 3 dello stesso Art. 85.