Art. 16.
                   Funzioni dell'Ufficiale rogante
    1. Ai  sensi  dell'Art.  15,  commi  1,  3,  4  e  5  della legge
regionale, l'ufficiale rogante:
      a) riceve,  con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge
notarile   in  quanto  applicabili,  i  contratti  ed  i  verbali  di
aggiudicazione  per  cui  occorra  pubblicita'  ed autenticita' della
forma,  ne  custodisce  l'originale,  autentica le copie, le rilascia
alle  parti  che  ne  fanno  richiesta  e  tiene il repertorio di cui
all'Art. 20;
      b) cura  gli  adempimenti  tributari  connessi agli atti da lui
ricevuti e ne e' responsabile;
      c) svolge le funzioni di segretario delle commissioni istituite
nell'ambito  delle  procedure di asta pubblica, licitazione privata e
appalto concorso;
      d) assiste,  qualora  richiesto,  il  consiglio  regionale, gli
enti,  aziende  e  agenzie  regionali  per  l'espletamento della loro
attivita' contrattuale.
    2. Inoltre, l'ufficiale rogante:
      a) fornisce   consulenza   al   presidente   di  gara  ed  alle
commissioni  giudicatrici,  ove  richiesto, nel corso delle sedute di
gara;
      b) assiste   il   dirigente   responsabile  del  contratto  nei
controlli  previsti  dalle  leggi  vigenti  ai fini della stipula del
contratto;
      c) fornisce  consulenza  alle  strutture regionali nei rapporti
con  i  notai  per i negozi di diritto privato, in particolare per le
alienazioni   immobiliari   e  per  tutti  gli  atti  che  comportano
variazioni al patrimonio immobiliare.
    3.  L'ufficiale  rogante sottoscrive in proprio la corrispondenza
posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni.