Art. 17. Competenza territoriale e rogiti nell'interesse del consiglio regionale e degli enti strumentali 1. L'ufficiale rogante svolge il suo incarico nell'ambito degli uffici della Regione Toscana, con competenza territoriale limitata alla circoscrizione regionale. 2. Qualora il consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie regionali intendano avvalersi dell'ufficiale rogante della Regione Toscana per la loro attivita' contrattuale, essi inoltrano la relativa richiesta al dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia di contratti e dispongono in tal senso con apposito provvedimento. 3. Il coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti determina con proprio decreto, in relazione alle diverse tipologie di procedure pubbliche, l'entita' delle somme che gli enti aziende ed agenzie regionali devono versare all'amministrazione regionale a titolo di rimborso spese per l'attivita' prestata dall'ufficiale rogante.