Art. 17.
Competenza   territoriale   e  rogiti  nell'interesse  del  consiglio
                 regionale e degli enti strumentali
    1. L'ufficiale  rogante  svolge il suo incarico nell'ambito degli
uffici  della  Regione  Toscana, con competenza territoriale limitata
alla circoscrizione regionale.
    2. Qualora  il  consiglio regionale, gli enti, aziende, e agenzie
regionali  intendano  avvalersi  dell'ufficiale rogante della Regione
Toscana  per  la  loro  attivita'  contrattuale,  essi  inoltrano  la
relativa   richiesta   al   dirigente  responsabile  della  struttura
organizzativa   regionale   competente  in  materia  di  contratti  e
dispongono in tal senso con apposito provvedimento.
    3. Il  coordinatore  del  dipartimento  competente  in materia di
contratti  determina  con  proprio decreto, in relazione alle diverse
tipologie  di procedure pubbliche, l'entita' delle somme che gli enti
aziende  ed  agenzie  regionali  devono  versare  all'amministrazione
regionale  a  titolo  di  rimborso  spese  per  l'attivita'  prestata
dall'ufficiale rogante.