Art. 19.
                           R a c c o l t a
    1. L'ufficiale  rogante,  tiene  un apposito registro, denominato
"Raccolta  progressiva  degli atti". Prima di essere posto in uso, il
registro  e'  numerato  e  vidimato  in  ogni  foglio  dal  dirigente
responsabile della struttura competente in materia di contratti.
    2. Nella  raccolta  progressiva  degli atti sono annotati tutti i
contratti  ricevuti dall'ufficiale rogante ed i verbali relativi alle
gare pubbliche.
    3. La raccolta contiene per ciascuna colonna:
      a) il numero progressivo;
      b) il riferimento al numero di repertorio, ove previsto;
      c) la data dell'atto;
      d) l'indicazione dell'ufficiale rogante che ha ricevuto l'atto;
      e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto;
      f) l'indicazione dei contraenti;
      g) l'annotazione  degli  estremi di registrazione e della tassa
pagata.
    4. Ogni  atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta sulla prima
pagina in alto a destra il numero di raccolta attribuito.
    5. L'archivio  degli originali degli atti ricevuti dall'ufficiale
rogante e' organizzato sulla base del numero progressivo di raccolta.