Art. 2. Contratti regionali aperti 1. I contratti di appalto di forniture e di servizi affidati attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate possono prevedere, per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo prestabilito, l'impegno dell'impresa affidataria ad applicare gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto stipulato anche nei confronti del consiglio regionale, di altri uffici regionali centrali e periferici, nonche' di enti, aziende e agenzie regionali, previa loro richiesta scritta. La relativa clausola e' riportata nel bando di gara e nel contratto oppure nel capitolato speciale d'appalto e nel contratto. 2. Il dirigente responsabile del contratto viste le richieste pervenute da parte dei soggetti di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo massimo prestabilito.