Art. 2.
                     Contratti regionali aperti
    1. I  contratti  di  appalto  di  forniture e di servizi affidati
attraverso procedure aperte, ristrette e negoziate possono prevedere,
per la durata contrattuale e fino a concorrenza di un importo massimo
prestabilito,  l'impegno  dell'impresa  affidataria  ad applicare gli
stessi  prezzi,  patti e condizioni del contratto stipulato anche nei
confronti del consiglio regionale, di altri uffici regionali centrali
e  periferici,  nonche'  di enti, aziende e agenzie regionali, previa
loro  richiesta  scritta. La relativa clausola e' riportata nel bando
di  gara  e  nel contratto oppure nel capitolato speciale d'appalto e
nel contratto.
    2. Il  dirigente  responsabile  del  contratto viste le richieste
pervenute  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1  fino  alla
concorrenza dell'importo massimo prestabilito.