Art. 20.
                Repertorio e registrazione degli atti
    1. Presso  l'ufficiale  rogante  e' tenuto il repertorio previsto
dalla legge sull'imposta di registro.
    2. Nel  repertorio  sono  annotati  giornalmente,  senza spazi in
bianco  ne interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti
dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali
da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti.
    3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna:
      a) il numero progressivo;
      b) la data dell'atto;
      c) la natura dell'atto ricevuto;
      d) le  generalita'  o  denominazione  delle  parti con relativa
residenza, domicilio o sede legale;
      e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto ed il relativo importo;
      f) l'annotazione  degli estremi di registrazione e dell'imposta
pagata;
      g) eventuali osservazioni.
    4. L'ufficiale   rogante   non  e'  tenuto  a  dare  visione  del
repertorio,  ne'  copia,  certificato  od  estratto  se  non a chi e'
autorizzato  dalla  legge  o  dall'autorita'  giudiziaria avanti alla
quale verta un giudizio.
    5. Il  repertorio  e'  soggetto  quadrimestralmente  al controllo
previsto dalla normativa sull'imposta di registro.
    6. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima
pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito.
    7. Il   dirigente  regionale  che  pone  in  essere  un  atto  da
registrarsi   a   termine   fisso   richiede  all'ufficiale  rogante,
contestualmente  alla stipula, l'annotazione dell'atto nel repertorio
depositando  un  originale  dello stesso e comunica, successivamente,
gli   estremi   dell'avvenuta   registrazione.   In   tal   caso   la
responsabilita' derivante dalla omessa o ritardata registrazione e' a
carico del dirigente stesso.
    8. L'ufficiale  rogante e' responsabile della regolare tenuta del
repertorio.