Art. 20. Repertorio e registrazione degli atti 1. Presso l'ufficiale rogante e' tenuto il repertorio previsto dalla legge sull'imposta di registro. 2. Nel repertorio sono annotati giornalmente, senza spazi in bianco ne interlinee e per ordine di numero, tutti gli atti ricevuti dall'ufficiale rogante e gli atti stipulati dalle strutture regionali da registrarsi a termine fisso secondo le disposizioni vigenti. 3. Il repertorio contiene per ciascuna colonna: a) il numero progressivo; b) la data dell'atto; c) la natura dell'atto ricevuto; d) le generalita' o denominazione delle parti con relativa residenza, domicilio o sede legale; e) l'indicazione dell'oggetto dell'atto ed il relativo importo; f) l'annotazione degli estremi di registrazione e dell'imposta pagata; g) eventuali osservazioni. 4. L'ufficiale rogante non e' tenuto a dare visione del repertorio, ne' copia, certificato od estratto se non a chi e' autorizzato dalla legge o dall'autorita' giudiziaria avanti alla quale verta un giudizio. 5. Il repertorio e' soggetto quadrimestralmente al controllo previsto dalla normativa sull'imposta di registro. 6. Ogni atto ricevuto dall'ufficiale rogante riporta, sulla prima pagina in alto a sinistra il numero di repertorio attribuito. 7. Il dirigente regionale che pone in essere un atto da registrarsi a termine fisso richiede all'ufficiale rogante, contestualmente alla stipula, l'annotazione dell'atto nel repertorio depositando un originale dello stesso e comunica, successivamente, gli estremi dell'avvenuta registrazione. In tal caso la responsabilita' derivante dalla omessa o ritardata registrazione e' a carico del dirigente stesso. 8. L'ufficiale rogante e' responsabile della regolare tenuta del repertorio.