Art. 22. Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale 1. Le spese di bollo, registrazione, stesura e copia dei contratti da stipularsi in forma pubblica - amministrativa sono a carico del privato contraente. 2. Le spese di bollo e registrazione sono quelle effettivamente sostenute dall'amministrazione per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti sull'imposta di bollo e sull'imposta di registro. 3. Le spese per la stesura dell'originale dell'atto sono stabilite nella misura fissa di 100 Euro. 4. Le spese di copia sono stabilite nella misura di 0,25 Euro a pagina e sono calcolate con riferimento al numero delle pagine relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da rilasciare alla parte. 5. L'ufficiale rogante rilascia copia conforme degli atti da lui ricevuti, anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione. 6. Su richiesta delle parti puo' essere rilasciata copia conforme dell'atto priva degli allegati allo stesso; in tal caso nella copia e' data menzione dell'omissione degli allegati.