Art. 22.
    Spese contrattuali e rilascio di copie conformi all'originale
    1. Le   spese  di  bollo,  registrazione,  stesura  e  copia  dei
contratti  da  stipularsi  in  forma pubblica - amministrativa sono a
carico del privato contraente.
    2. Le  spese  di bollo e registrazione sono quelle effettivamente
sostenute  dall'amministrazione  per  l'assolvimento  degli  obblighi
previsti  dalle norme vigenti sull'imposta di bollo e sull'imposta di
registro.
    3. Le   spese   per  la  stesura  dell'originale  dell'atto  sono
stabilite nella misura fissa di 100 Euro.
    4. Le  spese  di copia sono stabilite nella misura di 0,25 Euro a
pagina  e  sono  calcolate  con  riferimento  al  numero delle pagine
relative alla copia da presentare per la registrazione dell'atto e da
rilasciare alla parte.
    5. L'ufficiale  rogante rilascia copia conforme degli atti da lui
ricevuti,  anche quando l'atto sia in corso di registrazione, dandone
menzione sullo stesso e provvedendo, successivamente, a comunicare ai
contraenti gli estremi dell'avvenuta registrazione.
    6. Su richiesta delle parti puo' essere rilasciata copia conforme
dell'atto  priva  degli allegati allo stesso; in tal caso nella copia
e' data menzione dell'omissione degli allegati.