Art. 23.
                         Requisiti e nomina
    1. L'incarico  di  ufficiale  rogante  puo'  essere  conferito  a
dipendenti   della   Regione   Toscana   in  possesso  di  laurea  in
giurisprudenza,  inquadrati  da  almeno  5 anni nella categoria D del
ruolo  unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati
ritenuti   responsabili  di  illeciti  disciplinari  ai  sensi  della
normativa vigente.
    2. Costituiscono   titolo   di  preferenza  per  il  conferimento
dell'incarico:
      a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio;
      b) la compiuta pratica notarile;
      c) la specifica esperienza in materia contrattuale;
      d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile.
    3. L'incarico  e'  conferito  con  decreto  del  coordinatore del
dipartimento  competente  in  materia  di  contratti che ne determina
altresi'  la  durata, in ogni caso non superiore al quinquennio. Tale
incarico  e'  rinnovabile.  Il numero degli incaricati della funzione
non puo' essere superiore a quattro.
    4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni:
      a) riceve  dal  coordinatore  del  dipartimento  competente  in
materia di contratti il sigillo di cui all'Art. 21;
      b) deposita,   in  un  registro  apposito  presso  il  medesimo
coordinatore,   la   propria  firma  accompagnata  dall'impronta  del
predetto sigillo.