Art. 23. Requisiti e nomina 1. L'incarico di ufficiale rogante puo' essere conferito a dipendenti della Regione Toscana in possesso di laurea in giurisprudenza, inquadrati da almeno 5 anni nella categoria D del ruolo unico regionale, che, nel triennio precedente, non siano stati ritenuti responsabili di illeciti disciplinari ai sensi della normativa vigente. 2. Costituiscono titolo di preferenza per il conferimento dell'incarico: a) il pregresso espletamento di compiti attinenti all'ufficio; b) la compiuta pratica notarile; c) la specifica esperienza in materia contrattuale; d) la partecipazione a corsi specifici in materia notarile. 3. L'incarico e' conferito con decreto del coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti che ne determina altresi' la durata, in ogni caso non superiore al quinquennio. Tale incarico e' rinnovabile. Il numero degli incaricati della funzione non puo' essere superiore a quattro. 4. L'ufficiale rogante, nell'assumere le sue funzioni: a) riceve dal coordinatore del dipartimento competente in materia di contratti il sigillo di cui all'Art. 21; b) deposita, in un registro apposito presso il medesimo coordinatore, la propria firma accompagnata dall'impronta del predetto sigillo.