Art. 37. Cancellazione 1. La cancellazione dall'albo dei fornitori dei soggetti iscritti si effettua d'ufficio in qualunque momento: a) nei casi di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale; b) nei casi, previsti dalla vigente normativa in materia di antimafia, che comportino per l'amministrazione il divieto di stipula dei contratti; c) nei casi di perdita dei requisiti d'iscrizione; d) nei confronti dei soggetti inseriti nell'elenco degli esclusi dalle gare di cui all'Art. 3 del presente regolamento; e) quando e' scaduta la validita' dell'iscrizione all'albo, in assenza di richiesta di nuova iscrizione; f) in caso di istanza scritta del soggetto. 2. L'ufficio dell'albo puo' altresi' procedere alla cancellazione dei soggetti iscritti: a) nei casi in cui per tre volte o per due consecutive non sia stata presentata offerta a seguito dell'invito a gara dell'amministrazione, limitatamente alle relative categorie e sottocategorie; b) nei casi di mancata comunicazione del cambio d'indirizzo. 3. Il dirigente responsabile del contratto comunica tempestivamente in forma scritta all'ufficio dell'albo dei fornitori l'avvenuto accertamento dei casi di esclusione dalle gare di cui alle lettere a) e b) del comma 1. 4. Presso l'ufficio dell'albo e' tenuto l'elenco dei soggetti cancellati dall'albo dei fornitori della Regione Toscana. Una nuova iscrizione non puo' essere richiesta prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione.