Art. 37.
                            Cancellazione
    1. La cancellazione dall'albo dei fornitori dei soggetti iscritti
si effettua d'ufficio in qualunque momento:
      a) nei casi di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale;
      b) nei  casi,  previsti  dalla  vigente normativa in materia di
antimafia, che comportino per l'amministrazione il divieto di stipula
dei contratti;
      c) nei casi di perdita dei requisiti d'iscrizione;
      d) nei   confronti  dei  soggetti  inseriti  nell'elenco  degli
esclusi dalle gare di cui all'Art. 3 del presente regolamento;
      e) quando  e' scaduta la validita' dell'iscrizione all'albo, in
assenza di richiesta di nuova iscrizione;
      f) in caso di istanza scritta del soggetto.
    2. L'ufficio dell'albo puo' altresi' procedere alla cancellazione
dei soggetti iscritti:
      a) nei  casi in cui per tre volte o per due consecutive non sia
stata    presentata    offerta   a   seguito   dell'invito   a   gara
dell'amministrazione,   limitatamente   alle   relative  categorie  e
sottocategorie;
      b) nei casi di mancata comunicazione del cambio d'indirizzo.
    3. Il    dirigente    responsabile    del    contratto   comunica
tempestivamente  in forma scritta all'ufficio dell'albo dei fornitori
l'avvenuto accertamento dei casi di esclusione dalle gare di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
     4.  Presso  l'ufficio  dell'albo e' tenuto l'elenco dei soggetti
cancellati  dall'albo  dei fornitori della Regione Toscana. Una nuova
iscrizione  non puo' essere richiesta prima di tre anni dall'avvenuta
cancellazione.