Art. 4. S u b e n t r o 1. Il bando di gara o la richiesta di preventivo possono prevedere la possibilita', in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempienza contrattuale dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio o della fornitura alle medesime condizioni economiche gia' proposte in sede di offerta.