Art. 4.
                           S u b e n t r o
    1.  Il  bando  di  gara  o  la  richiesta  di  preventivo possono
prevedere la possibilita', in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto   per   grave   inadempienza  contrattuale  dell'originario
appaltatore,  di  interpellare  il  secondo  classificato  al fine di
stipulare  un  nuovo  contratto  per  il completamento del servizio o
della  fornitura alle medesime condizioni economiche gia' proposte in
sede di offerta.