Art. 41.
                        Scelta del contraente
    1. Per l'affidamento a cottimo fiduciario devono essere richiesti
preventivi  di spesa a soggetti iscritti all'Albo dei fornitori della
Regione  Toscana  di  cui  all'Art.  23  della  legge regionale. Tali
soggetti sono individuati secondo le regole stabilite dal Titolo V.
    2. Si puo' ricorrere alla trattativa diretta:
      a) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000
Euro, al netto dell'IVA.;
      b) per  l'acquisizione  di  forniture  e  servizi  connessi  ad
improrogabili  esigenze  di  prevenzione  e sicurezza sul lavoro e di
protezione  civile  e  sempreche'  l'importo  della  spesa non superi
l'ammontare di 40.000 Euro, al netto dell'IVA.;
      c) nel  caso  di  spese derivanti in modo diretto da leggi o da
contratti, ovvero aventi prezzi amministrati;
      d) nel  caso  di  specialita' della fornitura o del servizio da
acquisire,  in  relazione  anche  alle  caratteristiche tecniche o di
mercato.
    3. In  deroga  a  quanto disposto al comma 1, il ricorso all'albo
dei  fornitori  non e' obbligatorio nelle ipotesi di cui alle lettere
c)  e  d)  del  comma 2, nonche' per spese minute fino all'importo di
1.000 Euro, al netto dell'IVA.
    4. La scelta del contraente avviene:
      a) secondo il criterio del prezzo piu' basso;
      b) in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
    5. Il  criterio  del  prezzo  piu'  basso  presuppone la completa
individuazione  delle caratteristiche dell'oggetto dell'offerta nella
richiesta   di   preventivo  o  nel  capitolato  speciale  d'appalto.
L'offerta e' formulata secondo una delle seguenti modalita':
      a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base d'appalto;
      b) indicazione dell'importo complessivo;
      c) offerta a prezzi unitari.
    6. L'offerta   economicamente   piu'  vantaggiosa  e'  valutabile
secondo  gli  elementi  indicati  nella richiesta di preventivo o nel
capitolato speciale d'appalto in ordine decrescente di importanza.
    7. Il  prezzo offerto dal soggetto risultato aggiudicatario della
gara  o  affidatario  del  contratto  e'  sottoposto a valutazione di
congruita',  tenuto  conto,  ove  esistenti,  degli  elenchi previsti
dall'Art.  6  della  legge  24 dicembre  1997,  n.  537, e successive
modifiche,  o  di  altro  sistema  di  rilevazione dei prezzi, ovvero
mediante  indagine  o comparazione di mercato. Il visto di congruita'
e' apposto sul preventivo di spesa.
    8. Qualora  non  sia  possibile  predeterminare  con  sufficiente
approssimazione  la  quantita' dei beni o dei servizi da ordinare nel
corso  di  un  determinato  periodo  di tempo, di norma non superiore
comunque all'anno finanziario, possono essere richiesti preventivi di
spesa validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede
a  singole  ordinazioni  al  soggetto  affidatario  via  via  che  il
fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per
il  periodo  di  tempo  considerato,  non  superi  il limite indicato
all'Art. 39.
    9. I  preventivi  di  spesa  devono  essere  conservati agli atti
dell'ufficio procedente.