Art. 41. Scelta del contraente 1. Per l'affidamento a cottimo fiduciario devono essere richiesti preventivi di spesa a soggetti iscritti all'Albo dei fornitori della Regione Toscana di cui all'Art. 23 della legge regionale. Tali soggetti sono individuati secondo le regole stabilite dal Titolo V. 2. Si puo' ricorrere alla trattativa diretta: a) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 5.000 Euro, al netto dell'IVA.; b) per l'acquisizione di forniture e servizi connessi ad improrogabili esigenze di prevenzione e sicurezza sul lavoro e di protezione civile e sempreche' l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 Euro, al netto dell'IVA.; c) nel caso di spese derivanti in modo diretto da leggi o da contratti, ovvero aventi prezzi amministrati; d) nel caso di specialita' della fornitura o del servizio da acquisire, in relazione anche alle caratteristiche tecniche o di mercato. 3. In deroga a quanto disposto al comma 1, il ricorso all'albo dei fornitori non e' obbligatorio nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 2, nonche' per spese minute fino all'importo di 1.000 Euro, al netto dell'IVA. 4. La scelta del contraente avviene: a) secondo il criterio del prezzo piu' basso; b) in base all'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 5. Il criterio del prezzo piu' basso presuppone la completa individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'offerta nella richiesta di preventivo o nel capitolato speciale d'appalto. L'offerta e' formulata secondo una delle seguenti modalita': a) unico ribasso da applicarsi all'importo a base d'appalto; b) indicazione dell'importo complessivo; c) offerta a prezzi unitari. 6. L'offerta economicamente piu' vantaggiosa e' valutabile secondo gli elementi indicati nella richiesta di preventivo o nel capitolato speciale d'appalto in ordine decrescente di importanza. 7. Il prezzo offerto dal soggetto risultato aggiudicatario della gara o affidatario del contratto e' sottoposto a valutazione di congruita', tenuto conto, ove esistenti, degli elenchi previsti dall'Art. 6 della legge 24 dicembre 1997, n. 537, e successive modifiche, o di altro sistema di rilevazione dei prezzi, ovvero mediante indagine o comparazione di mercato. Il visto di congruita' e' apposto sul preventivo di spesa. 8. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantita' dei beni o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, di norma non superiore comunque all'anno finanziario, possono essere richiesti preventivi di spesa validi per il periodo di tempo previsto. In tal caso si procede a singole ordinazioni al soggetto affidatario via via che il fabbisogno si verifica, sempre che l'importo globale della spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi il limite indicato all'Art. 39. 9. I preventivi di spesa devono essere conservati agli atti dell'ufficio procedente.