Art. 42.
                      Contenuto dell'ordinativo
    1. L'ordinativo delle forniture e dei servizi di norma contiene:
      a) le condizioni di esecuzione della fornitura o del servizio e
i relativi prezzi;
      b) le penali per ritardata esecuzione;
      c) le modalita' di pagamento;
      d) l'obbligo del soggetto affidatario di uniformarsi alle norme
vigenti in materia contrattuale;
      e) la  facolta'  per  l'amministrazione  regionale di procedere
all'esecuzione  in  danno,  a seguito di risoluzione del rapporto per
inadempienza,  ovvero  in  caso di ritardo nell'esecuzione, quando il
termine pattuito riveste carattere di essenzialita', ponendo a carico
del  soggetto  stesso  i  maggiori costi derivanti dalla procedura di
nuovo affidamento, e facendo salvo l'eventuale ulteriore risarcimento
del danno;
      f) la  facolta' per l'amministrazione regionale di risolvere il
rapporto,  nei  casi  di  cui  sopra, mediante semplice comunicazione
scritta;
      g) la   richiesta   al   soggetto   affidatario  di  dichiarare
l'espressa   accettazione   dell'ordinativo  stesso,  anche  ai  fini
dell'applicazione  delle  penali,  dell'esecuzione  in  danno  e  del
risarcimento del danno.