Art. 42. Contenuto dell'ordinativo 1. L'ordinativo delle forniture e dei servizi di norma contiene: a) le condizioni di esecuzione della fornitura o del servizio e i relativi prezzi; b) le penali per ritardata esecuzione; c) le modalita' di pagamento; d) l'obbligo del soggetto affidatario di uniformarsi alle norme vigenti in materia contrattuale; e) la facolta' per l'amministrazione regionale di procedere all'esecuzione in danno, a seguito di risoluzione del rapporto per inadempienza, ovvero in caso di ritardo nell'esecuzione, quando il termine pattuito riveste carattere di essenzialita', ponendo a carico del soggetto stesso i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento, e facendo salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno; f) la facolta' per l'amministrazione regionale di risolvere il rapporto, nei casi di cui sopra, mediante semplice comunicazione scritta; g) la richiesta al soggetto affidatario di dichiarare l'espressa accettazione dell'ordinativo stesso, anche ai fini dell'applicazione delle penali, dell'esecuzione in danno e del risarcimento del danno.