Art. 43. Vertifica di regolare esecuzione e collaudo 1. Le forniture e i servizi eseguiti in economia sono soggetti, prima della liquidazione della spesa, a verifica di regolare esecuzione ovvero a collaudo nei casi previsti dall'Art. 32 della legge regionale. 2. La verifica di regolare esecuzione e' effettuata entro venti giorni dal ricevimento del bene o dall'esecuzione del servizio, salvo diverso termine espressamente previsto e secondo le modalita' stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nell'ordinativo. 3. Per le spese di importo non superiore a 20.000 Euro, al netto dell'IVA., la verifica di regolare esecuzione si intende assolta mediante apposizione del visto di regolarita' sulla fattura di spesa. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. Firenze, 5 settembre 2001 Passaleva