Art. 43.
             Vertifica di regolare esecuzione e collaudo
    1. Le  forniture  e i servizi eseguiti in economia sono soggetti,
prima   della  liquidazione  della  spesa,  a  verifica  di  regolare
esecuzione  ovvero  a  collaudo  nei casi previsti dall'Art. 32 della
legge regionale.
    2. La  verifica  di regolare esecuzione e' effettuata entro venti
giorni dal ricevimento del bene o dall'esecuzione del servizio, salvo
diverso   termine  espressamente  previsto  e  secondo  le  modalita'
stabilite nel capitolato speciale d'appalto o nell'ordinativo.
    3. Per  le spese di importo non superiore a 20.000 Euro, al netto
dell'IVA.,  la  verifica  di  regolare  esecuzione si intende assolta
mediante apposizione del visto di regolarita' sulla fattura di spesa.
    Il  presente  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  ed  entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 5 settembre 2001
                              Passaleva