Art. 3.
                          C o n t r o l l i
    1.   La  vigilanza  sull'applicazione  della  presente  legge  e'
affidata  agli  agenti  e alle guardie di cui all'Art. 51 della legge
regionale n. 3/1994.
    2.  La  giunta  regionale, per verificare la compatibilita' delle
conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della
direttiva  79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla
Commissione  dell'Unione  europea (UE) e all'Istituto nazionale fauna
selvatica (INFS) una relazione informativa.