Art. 3. C o n t r o l l i 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' affidata agli agenti e alle guardie di cui all'Art. 51 della legge regionale n. 3/1994. 2. La giunta regionale, per verificare la compatibilita' delle conseguenze dell'applicazione delle deroghe con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE, trasmette entro il 31 maggio di ogni anno alla Commissione dell'Unione europea (UE) e all'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS) una relazione informativa.