Art. 4.
                      Sospensione del prelievo
    1.  La giunta regionale, su richiesta dell'INFS o dei soggetti di
cui   all'art.  2,  comma  3,  della  legge  regionale  3/1994,  puo'
sospendere  l'abbattimento  quando vi siano accertate riduzioni delle
popolazioni oggetto del prelievo.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 12 ottobre 2001

                               MARTINI

    La presente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta
del 17 luglio 2001, rinviata dal Governo in data 10 agosto 2001 e dal
medesimo  consiglio riapprovata nella seduta del 18 settembre 2001 ai
sensi  del  IV  comma dell'Art. 127 della Costituzione, e' promulgata
per decorrenza dei termini di cui al sopracitato articolo.