Art. 4. Sospensione del prelievo 1. La giunta regionale, su richiesta dell'INFS o dei soggetti di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 3/1994, puo' sospendere l'abbattimento quando vi siano accertate riduzioni delle popolazioni oggetto del prelievo. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 12 ottobre 2001 MARTINI La presente legge, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 luglio 2001, rinviata dal Governo in data 10 agosto 2001 e dal medesimo consiglio riapprovata nella seduta del 18 settembre 2001 ai sensi del IV comma dell'Art. 127 della Costituzione, e' promulgata per decorrenza dei termini di cui al sopracitato articolo.