Art. 10.
Modifiche  della  legge  provinciale  11 agosto  1998,  n. 9, recante
"Disposizioni  finanziarie  in  connessione  con  l'assestamento  del
bilancio  di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e
      per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate".

    1.  Il  comma  1  dell'Art.  11 della legge provinciale 11 agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "1.  Il  regolamento  di  cui all'Art. 10 puo' altresi' prevedere
l'affidamento  a  terzi,  mediante  procedure  ad evidenza pubblica o
l'istituto    dell'avvalimento,   dell'attivita'   di   controllo   e
riscossione della tassa automobilistica provinciale".
    2.  ll  comma  4  dell'Art.  11 della legge provinciale 11 agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "4.  La  giunta  provinciale  e'  autorizzata  alla proroga della
convenzione  di  cui  al  comma 3  fino  a  diciotto  mesi successivi
all'approvazione  del  sistema interregionale riguardante la gestione
delle  tasse  automobilistiche,  previsto dal protocollo di intesa di
cui  all'Art.  5  del  decreto del Ministro delle finanze 25 novembre
1998, n. 418".