Art. 10. Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate". 1. Il comma 1 dell'Art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1. Il regolamento di cui all'Art. 10 puo' altresi' prevedere l'affidamento a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica o l'istituto dell'avvalimento, dell'attivita' di controllo e riscossione della tassa automobilistica provinciale". 2. ll comma 4 dell'Art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "4. La giunta provinciale e' autorizzata alla proroga della convenzione di cui al comma 3 fino a diciotto mesi successivi all'approvazione del sistema interregionale riguardante la gestione delle tasse automobilistiche, previsto dal protocollo di intesa di cui all'Art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418".