Art. 11.
Modifica  della  legge  provinciale  8 agosto  1991,  n.  23, recante
"Interventi  per  l'attuazione  del  diritto  allo studio a favore di
    studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano".

    1.  Dopo l'Art. 6 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    "Art.  6-bis (Rimborso delle tasse di iscrizione e dei contributi
universitari).  -  1.  Agli studenti iscritti presso un'universita' o
una  scuola  superiore  nei  paesi dell'area linguistica tedesca, che
hanno  i  requisiti  per la concessione di una borsa di studio di cui
agli  articoli  6  e  11,  possono  essere  rimborsati  le  tasse  di
iscrizione  ed i contributi universitari, se ammontano almeno ad euro
516,46  per  anno  accademico.  La giunta provinciale puo' aggiornare
annualmente detto importo entro il limite massimo delle variazioni in
aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT.
    2.  I criteri per il rimborso delle tasse e dei contributi di cui
al comma 1 sono fissati dalla giunta provinciale, sentita la Consulta
per il diritto allo studio universitario".