Art. 11. Modifica della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, recante "Interventi per l'attuazione del diritto allo studio a favore di studenti universitari residenti nella provincia di Bolzano". 1. Dopo l'Art. 6 della legge provinciale 8 agosto 1991, n. 23, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 6-bis (Rimborso delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari). - 1. Agli studenti iscritti presso un'universita' o una scuola superiore nei paesi dell'area linguistica tedesca, che hanno i requisiti per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 e 11, possono essere rimborsati le tasse di iscrizione ed i contributi universitari, se ammontano almeno ad euro 516,46 per anno accademico. La giunta provinciale puo' aggiornare annualmente detto importo entro il limite massimo delle variazioni in aumento del costo della vita, secondo l'indice rilevato dall'ISTAT. 2. I criteri per il rimborso delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 sono fissati dalla giunta provinciale, sentita la Consulta per il diritto allo studio universitario".