Art. 14.
Modifiche  della  legge  provinciale  18 ottobre  1995, n. 20 recante
          "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche"

    1.  Il  comma 1  dell'Art.  22 della legge provinciale 18 ottobre
1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "1.  Le  assemblee  studentesche  favoriscono  la  discussione di
problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione
di  confronto  democratico  su  questioni  riguardanti la scuola e la
societa'  in funzione di una piu' ampia formazione culturale e civile
degli studenti e delle studentesse".
    2.  Il  primo  periodo  del  comma  4  dell'Art.  22  della legge
provinciale  18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi'
sostituito:  "Alle  assemblee  di  istituto  possono essere destinate
complessivamente   dodici  ore  di  lezione  nel  corso  di  un  anno
scolastico".
    3.  Il  comma  3  dell'Art. 26 della legge provinciale 18 ottobre
1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "3. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse
fanno  parte  per  ciascuna  scuola  secondaria  di secondo grado due
studenti".
    4.  Nel  comma  5 dell'Art. 26 della legge provinciale 18 ottobre
1995,  n.  20,  e  successive  modifiche,  la  parola:  "elezione" e'
sostituita dalla parola: "nomina".