Art. 14. Modifiche della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20 recante "Organi collegiali delle istituzioni scolastiche" 1. Il comma 1 dell'Art. 22 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1. Le assemblee studentesche favoriscono la discussione di problemi interni alla classe o all'istituto e costituiscono occasione di confronto democratico su questioni riguardanti la scuola e la societa' in funzione di una piu' ampia formazione culturale e civile degli studenti e delle studentesse". 2. Il primo periodo del comma 4 dell'Art. 22 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "Alle assemblee di istituto possono essere destinate complessivamente dodici ore di lezione nel corso di un anno scolastico". 3. Il comma 3 dell'Art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. Della consulta provinciale degli studenti e delle studentesse fanno parte per ciascuna scuola secondaria di secondo grado due studenti". 4. Nel comma 5 dell'Art. 26 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, e successive modifiche, la parola: "elezione" e' sostituita dalla parola: "nomina".