Art. 15.
Modifica  della  legge  provinciale  30 giugno  1987,  n. 13, recante
"Ricerca   educativa,   aggiornamento   culturale   e  professionale,
         sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti".

    1.  ll  comma  3  dell'Art.  18 della legge provinciale 30 giugno
1987, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "3.  La  durata  in  carica dei componenti dei consigli direttivi
degli  istituti  pedagogici  in carica alla data di entrata in vigore
della   legge   provinciale   recante  "Disposizioni  finanziarie  in
connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di  previsione della
provincia  di  Bolzano  per l'anno finanziario 2001 e per il triennio
2001-2003  e  norme legislative collegate e' prorogata fino alla data
di  entrata  in  vigore  del  riordinamento  degli istituti stessi, e
comunque non oltre il 31 agosto 2002".