Art. 15. Modifica della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, recante "Ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale, sperimentazione - Creazione dei relativi Istituti". 1. ll comma 3 dell'Art. 18 della legge provinciale 30 giugno 1987, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. La durata in carica dei componenti dei consigli direttivi degli istituti pedagogici in carica alla data di entrata in vigore della legge provinciale recante "Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001-2003 e norme legislative collegate e' prorogata fino alla data di entrata in vigore del riordinamento degli istituti stessi, e comunque non oltre il 31 agosto 2002".