Art. 18. Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, recante "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap" 1. L'Art. 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e' cosi' sostituito: "Art. 11 (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro). - 1. L'ufficio mercato del lavoro svolge indagini finalizzate ad individuare le possibilita' occupazionali esistenti in relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili. 2. Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del lavoro la giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti per materia, delibera le seguenti provvidenze: a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro particolarmente attrezzata per un'effettiva valorizzazione delle possibilita' lavorative della persona disabile che dia affidamento di continuita' lavorativa, nonche' per il superamento delle barriere architettoniche; b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento della persona disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati con delibera della giunta provinciale e sono liquidati dal competente direttore d'ufficio. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro vengono liquidati tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi effettivamente trascorsi nell'azienda; c) un contributo per l'acquisto o l'adattamento delle attrezzature necessarie in relazione allo specifico handicap del lavoratore. Il contributo viene concesso solo per il maggior costo documentabile dell'attrezzatura speciale o dell'adattamento dell'attrezzatura. 3. L'ufficio del lavoro provvede ad assumere iniziative per il collocamento mirato al lavoro delle persone disabili."