Art. 18.
Modifica  della  legge  provinciale  30 giugno  1983,  n. 20, recante
  "Nuove provvidenze in favore dei soggetti portatori di handicap"

    1.  L'Art.  11  della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e'
cosi' sostituito:
    "Art.  11 (Interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del
lavoro).   -   1.   L'ufficio  mercato  del  lavoro  svolge  indagini
finalizzate ad individuare le possibilita' occupazionali esistenti in
relazione al collocamento lavorativo dei soggetti disabili.
    2. Per favorire l'inserimento dei soggetti disabili nel mondo del
lavoro  la giunta provinciale, su proposta degli assessori competenti
per materia, delibera le seguenti provvidenze:
       a) un contributo per l'allestimento della postazione di lavoro
particolarmente  attrezzata  per  un'effettiva  valorizzazione  delle
possibilita' lavorative della persona disabile che dia affidamento di
continuita'  lavorativa,  nonche'  per  il superamento delle barriere
architettoniche;
      b) premi al datore di lavoro privato per favorire l'inserimento
della  persona  disabile presso l'azienda. Tali premi vengono fissati
con delibera della giunta provinciale e sono liquidati dal competente
direttore  d'ufficio.  In  caso di risoluzione del rapporto di lavoro
vengono  liquidati  tanti  dodicesimi  del  premio quanti sono i mesi
effettivamente trascorsi nell'azienda;
      c) un   contributo   per   l'acquisto   o  l'adattamento  delle
attrezzature  necessarie  in  relazione  allo  specifico handicap del
lavoratore.  Il  contributo  viene concesso solo per il maggior costo
documentabile    dell'attrezzatura    speciale   o   dell'adattamento
dell'attrezzatura.
    3.  L'ufficio  del  lavoro provvede ad assumere iniziative per il
collocamento mirato al lavoro delle persone disabili."