Art. 19. Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, recante "Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37". 1. Dopo l'Art. 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: "Art. 5-quater (Danni a beni culturali - Reintegrazione). - 1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene culturale subisce un danno, il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere abbiano rilievo urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato. 2. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali della provincia. 3. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile deve corrispondere alla provincia una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. 4. Se la determinazione della somma fatta dal direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata dalla giunta provinciale, sentito un esperto in materia".