Art. 19.
Modifica  della  legge  provinciale  12 giugno  1975,  n. 26, recante
"Istituzione  della  Soprintendenza  provinciale  ai beni culturali e
modifiche  ed  integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n.
                  16, e 19 settembre 1973, n. 37".

    1.  Dopo  l'Art. 5-ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n.
26, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo:
    "Art. 5-quater (Danni a beni culturali - Reintegrazione). - 1. Se
per  effetto della violazione degli obblighi di conservazione il bene
culturale   subisce   un   danno,  il  direttore  della  Ripartizione
provinciale  Beni culturali ordina al responsabile l'esecuzione a sue
spese  delle opere necessarie alla reintegrazione. Qualora tali opere
abbiano  rilievo  urbanistico edilizio, l'avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.
    2.  In  caso  di  inottemperanza all'ordine impartito a norma del
comma 1, si provvede d'ufficio all'esecuzione a spese dell'obbligato.
Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per
le entrate patrimoniali della provincia.
    3.  Quando  la  reintegrazione  non sia possibile il responsabile
deve corrispondere alla provincia una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
    4.  Se  la  determinazione  della somma fatta dal direttore della
Ripartizione    provinciale   Beni   culturali   non   e'   accettata
dall'obbligato,   la   somma   stessa  e'  determinata  dalla  giunta
provinciale, sentito un esperto in materia".