Art. 2. Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale 1. La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'Art. 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita per l'anno finanziario 2001 con l'Art. 4 della legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2, e' aumentata dei seguenti importi: a) fondo ordinario: L. 18.522.000.000 (cap. 91010); b) fondo per investimenti: L. 28.030.000.000 (cap. 91040).