Art. 2.
     Aumento dotazione dei fondi di spesa per la finanza locale

    1.  La  dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all'Art.
1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, stabilita
per  l'anno  finanziario 2001 con l'Art. 4 della legge provinciale 31
gennaio 2001, n. 2, e' aumentata dei seguenti importi:
      a) fondo ordinario: L. 18.522.000.000 (cap. 91010);
      b) fondo per investimenti: L. 28.030.000.000 (cap. 91040).