Art. 20.
Modifica  della  legge  provinciale  14 dicembre  1988, n. 58 recante
               "Norme in materia di esercizi pubblici"

    1.  Il  comma  7  dell'Art. 6 della legge provinciale 14 dicembre
1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "7.  Gli  ostelli per la gioventu' quali centri internazionali di
incontro   sono   strutture  per  i  giovani  ai  sensi  della  legge
provinciale  1  giugno  1983,  n.  13. Essi sono gestiti in base alle
direttive  della  International  Youth  Hostel  Federation  (IYHF)  e
agevolano,  tramite  la disponibilita' di pernottamento e soggiorno a
prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e
scolaresche  la  promozione  di viaggi giovanili, l'organizzazione di
settimane di formazione o workshop, nonche' le vacanze o le attivita'
ricreative di giovani e famiglie".