Art. 20. Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 recante "Norme in materia di esercizi pubblici" 1. Il comma 7 dell'Art. 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "7. Gli ostelli per la gioventu' quali centri internazionali di incontro sono strutture per i giovani ai sensi della legge provinciale 1 giugno 1983, n. 13. Essi sono gestiti in base alle direttive della International Youth Hostel Federation (IYHF) e agevolano, tramite la disponibilita' di pernottamento e soggiorno a prezzi contenuti per singoli giovani viaggiatori, gruppi di giovani e scolaresche la promozione di viaggi giovanili, l'organizzazione di settimane di formazione o workshop, nonche' le vacanze o le attivita' ricreative di giovani e famiglie".