Art. 21.
Modifica  della  legge  provinciale  19 agosto  1988,  n. 34, recante
"Esercizio  delle  funzioni  amministrative provinciali in materia di
             comunicazioni e trasporti e porti lacuali".

    1. Il comma 2 dell'Art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988,
n. 34, e' cosi' sostituito:
    "2.  Le  funzioni  esercitate  dal  Ministero dei trasporti o dal
prefetto  in  base alla normativa vigente e trasferite alla provincia
sono  esercitate  dall'assessore  provinciale  competente in materia,
salvo:
      a) le  decisioni  sui  ricorsi di cui alla lettera a) del comma
1-ter  dell'Art.  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
19 novembre  1987,  n.  527, e successive modifiche, che competono al
presidente della provincia, sentita la commissione medica provinciale
di cui al comma 1-quater dell'Art. 9 di tale decreto;
      b) le  decisioni  sui  ricorsi  di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 1-ter  dell'Art.  9 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre  1987,  n.  527, e successive modifiche, che competono al
presidente    della   provincia,   sentita   l'apposita   commissione
tecnico-amministrativa, in quanto istituita".