Art. 21. Modifica della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, recante "Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali". 1. Il comma 2 dell'Art. 1 della legge provinciale 19 agosto 1988, n. 34, e' cosi' sostituito: "2. Le funzioni esercitate dal Ministero dei trasporti o dal prefetto in base alla normativa vigente e trasferite alla provincia sono esercitate dall'assessore provinciale competente in materia, salvo: a) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera a) del comma 1-ter dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al presidente della provincia, sentita la commissione medica provinciale di cui al comma 1-quater dell'Art. 9 di tale decreto; b) le decisioni sui ricorsi di cui alla lettera b) del comma 1-ter dell'Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, e successive modifiche, che competono al presidente della provincia, sentita l'apposita commissione tecnico-amministrativa, in quanto istituita".