Art. 22. Modifica della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, recante "Ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo". 1. Il comma 2 dell'Art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "2. Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni provinciali competenti per lavori pubblici nonche' la facolta' della giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34, l'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo puo', compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad impedire o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse pubblico".