Art. 22.
Modifica  della  legge  provinciale  12 luglio  1975,  n. 35, recante
"Ordinamento  dell'azienda  speciale  per  la  regolazione  dei corsi
                   d'acqua e la difesa del suolo".

    1. Il comma 2 dell'Art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975,
n. 35, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "2.  Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni
provinciali  competenti per lavori pubblici nonche' la facolta' della
giunta  provinciale  di  accordare  sussidi  ai comuni ai sensi della
legge  provinciale  12 luglio  1975, n. 34, l'azienda speciale per la
regolazione   dei   corsi   d'acqua  e  la  difesa  del  suolo  puo',
compatibilmente  con  i  propri  programmi  annuali,  eseguire lavori
diretti   ad   impedire  o  arrestare  la  caduta  di  massi,  frane,
smottamenti,  lavine  e  valanghe  minaccianti abitati, caseggiati ed
insediamenti   produttivi,  siti  di  interesse  storico,  artistico,
etnografico  ed  archeologico  soggetti  a  tutela  ed altre opere di
interesse pubblico".