Art. 24.
Modifica  della  legge  provinciale  22 ottobre  1987, n. 27, recante
"Provvidenze  straordinarie  per  imprese  industriali,  artigianali,
commerciali,  di  servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in
             zone colpite da gravi calamita' pubbliche"

    1.  Al  comma  1  dell'Art.  2 della legge provinciale 22 ottobre
1987,  n.  27, e successive modifiche, le parole: "delle associazioni
sportive,   dei   liberi   professionisti   e   delle  organizzazioni
turistiche"   sono   sostituite  dalle  parole:  "delle  associazioni
sportive,  dei liberi professionisti, delle organizzazioni turistiche
ed alpine Alpenverein Sudtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI)".
    2.  Il  comma  6  dell'Art.  2 della legge provinciale 22 ottobre
1987, n. 27, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "6.  Le  domande  per  la  concessione  della sovvenzione sono da
presentarsi,   a   pena   di   decadenza,   agli   uffici  competenti
dell'amministrazione  provinciale  entro un termine da stabilirsi con
deliberazione  della  giunta  provinciale,  a  partire  dalla data di
pubblicazione  della  delimitazione  di  cui  all'Art.  1,  comma  2,
corredate  delle  indicazioni  dettagliate  del  danno subito e della
documentazione prescritta nei commi precedenti. E' data facolta' agli
interessati  di  completare  la documentazione anche oltre il termine
indicato. Alla domanda e' da allegare una dichiarazione contenente la
completa esposizione della situazione assicurativa".
    3.  L'Art.  3  della  legge provinciale 22 ottobre 1987, n. 27, e
successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "Art. 3. (Contributi in conto interessi) - 1. Alle imprese di cui
all'Art.  1,  che  in  seguito  ad eventi calamitosi pubblici abbiano
subito danni per mancata o ridotta attivita', puo' essere concesso un
contributo costante in conto interessi per un periodo non superiore a
due  anni  commisurato  al  debito  residuo  per  capitale  di  mutui
aziendali  in  essere  alla  data  dell'evento calamitoso, fino ad un
importo  massimo di un miliardo di lire. Detto contributo e' concesso
alle  imprese  che  abbiano  subito  una contrazione del fatturato di
almeno  il  30 per cento rispetto al fatturato medio conseguito negli
ultimi  tre anni. Per le imprese al primo anno di attivita' o in caso
di  distruzione  dei libri contabili, la contrazione del fatturato e'
verificata  con  relazione  dell'ufficio  estimo  della provincia. Il
contributo  non  puo'  ridurre  il  tasso di interessi a carico delle
imprese  al di sotto del 25 per cento del tasso di riferimento valido
al  momento  dell'approvazione  del contributo. In caso di estinzione
anticipata  totale  o  parziale  del  mutuo  il  contributo  in conto
interessi e' sospeso oppure ridotto in proporzione.
    2.  Le  domande  di  contributo  devono  essere  presentate entro
quindici  mesi  dalla  data  di  pubblicazione della deliberazione di
delimitazione   rispettivamente   dopo   la   comparsa  dell'epidemia
zoologica  alla  competente ripartizione provinciale, corredate della
seguente documentazione:
      dichiarazione dell'ente creditore sull'esistenza e sulla natura
del  mutuo, con indicazione specifica del debito residuo per capitale
del mutuo in essere al momento dell'evento calamitoso o straordinario
nonche' del tasso annuo di interessi applicato;
      documentazione   comprovante  il  minor  fatturato  conseguito,
qualora non sia stata distrutta dall'evento calamitoso.
    3.   Il   contributo   e'   concesso  dall'assessore  provinciale
competente  in  materia, tenuto conto della documentazione prodotta e
degli   accertamenti   eseguiti  in  ordine  ai  danni  dagli  uffici
provinciali  competenti  per  settore,  ed  e' liquidato direttamente
all'ente  creditore  dai rispettivi direttori d'ufficio sulla base di
un piano di ammortamento".