Art. 26. Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica e medicina legale". 1. Il comma 5 dell'Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "5. Fatti salvi i ricorsi innanzi all'autorita' giudiziaria previsti dalla vigente normativa statale, contro le ordinanze applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanita' e' ammesso ricorso gerarchico alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza. Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate in base all'Art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale."