Art. 26.
Modifica  della  legge  provinciale  13 gennaio  1992,  n. 1, recante
"Norme  sull'esercizio  delle funzioni in materia di igiene e sanita'
                    pubblica e medicina legale".

    1.  Il  comma  5  dell'Art.  3 della legge provinciale 13 gennaio
1992, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "5.  Fatti  salvi  i  ricorsi  innanzi  all'autorita' giudiziaria
previsti   dalla  vigente  normativa  statale,  contro  le  ordinanze
applicative di sanzioni amministrative in materia di igiene e sanita'
e'  ammesso  ricorso  gerarchico  alla  giunta  provinciale  entro il
termine  di trenta giorni dalla data di notificazione dell'ordinanza.
Questa regola si applica anche per le ordinanze paragonabili, emanate
in base all'Art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e
successive modifiche, dal servizio veterinario provinciale."