Art. 29.
Modifiche  della  legge  provinciale  18 agosto  1988, n. 33, recante
               "Piano sanitario provinciale 1988-1991"

    1.  Il comma 1-bis dell'Art. 21 della legge provinciale 18 agosto
1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "1-bis.  L'assegno  giornaliero e' corrisposto anche in favore di
colui  che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si
assume  i  relativi  obblighi assistenziali. Se la persona gravemente
non  autosufficiente abita in una comunita' alloggio organizzata, per
la  quale  il  Servizio  sanitario  provinciale non assume l'onere di
retta e gli utenti sono tenuti a coprire almeno parzialmente anche le
spese per la propria assistenza, l'assegno giornaliero e' corrisposto
all'ente  gestore  di  tale  comunita'  alloggio  organizzata  o alla
persona fisica che ne garantisce l'assistenza."
    2.  Il comma 1-ter dell'Art. 21 della legge provinciale 18 agosto
1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "1-ter.  L'assegno  giornaliero  di  cui  al comma 1 e' ridotto a
meta', qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata
di  giorno  in  una  struttura  pubblica  o  privata.  Per le persone
assistite  nelle  strutture  di assistenza diurna dei servizi sociali
l'assegno giornaliero viene interamente corrisposto."
    3.  Il  comma  l  dell'Art.  22 della legge provinciale 18 agosto
1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli
organi  competenti  delle rispettive strutture di ricovero in base ai
criteri  di  cui  alla  legge  provinciale  30 ottobre 1973, n. 77, e
successive modifiche."
    4.  Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno
effetto a partire dal 4 aprile 2001.