Art. 29. Modifiche della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante "Piano sanitario provinciale 1988-1991" 1. Il comma 1-bis dell'Art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1-bis. L'assegno giornaliero e' corrisposto anche in favore di colui che convive con la persona gravemente non autosufficiente e si assume i relativi obblighi assistenziali. Se la persona gravemente non autosufficiente abita in una comunita' alloggio organizzata, per la quale il Servizio sanitario provinciale non assume l'onere di retta e gli utenti sono tenuti a coprire almeno parzialmente anche le spese per la propria assistenza, l'assegno giornaliero e' corrisposto all'ente gestore di tale comunita' alloggio organizzata o alla persona fisica che ne garantisce l'assistenza." 2. Il comma 1-ter dell'Art. 21 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1-ter. L'assegno giornaliero di cui al comma 1 e' ridotto a meta', qualora la persona gravemente non autosufficiente sia ospitata di giorno in una struttura pubblica o privata. Per le persone assistite nelle strutture di assistenza diurna dei servizi sociali l'assegno giornaliero viene interamente corrisposto." 3. Il comma l dell'Art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche." 4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.