Art. 3.
Modifica   della   legge  provinciale  5 marzo  2001,  n.  7  recante
         "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale"

    1.  Dopo l'Art. 39 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e'
inserito il seguente articolo:
    "Art.   39-bis   (Strutture  per  l'assistenza  palliativa  e  di
supporto). - 1. La provincia puo' concedere a istituzioni e organismi
senza  scopo di lucro, che operano in provincia di Bolzano e svolgono
attivita'  nel  settore  dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria,
finanziamenti   fino  al  100  per  cento  della  spesa  riconosciuta
ammissibile per la realizzazione, la ristrutturazione e l'adeguamento
di   strutture  dedicate  all'assistenza  palliativa  e  di  supporto
prioritariamente  per  i  pazienti  affetti  da patologia neoplastica
terminale,  da  effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di cui al
decreto  del  Ministro  della  sanita'  28 settembre 1999, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55 del 7 marzo 2000, e al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 20 gennaio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000.
    2.  Le  strutture realizzate con il finanziamento della provincia
devono essere destinate agli scopi di cui al comma 1 per la durata di
trenta  anni.  Il  relativo  vincolo  di destinazione e' annotato nel
libro   fondiario.  In  caso  di  mutamento  della  destinazione,  il
finanziamento  va  restituito  in proporzione alla durata residua del
vincolo, maggiorato degli interessi legali.
    3.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  di  cui al comma 1 devono
impegnarsi   a   stipulare   convenzioni  con  le  aziende  sanitarie
territorialmente competenti.
    4.  La  giunta  provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel
Bollettino   ufficiale  della  Regione,  determina  i  criteri  e  le
modalita'   di  presentazione  delle  domande,  di  liquidazione  del
finanziamento e la documentazione di spesa da presentare.
    5.  Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata a
carico  dell'esercizio  finanziario 2001 (capitolo 52430) la spesa di
L. 2.000.000.000.   La  spesa  a  carico  degli  esercizi  finanziari
successivi sara' autorizzata con la legge finanziaria annuale".