Art. 30. Modifiche della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, recante "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani" 1. Il comma 3 dell'Art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. La casa di riposo e' destinata ad ospitare anziani autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente autosufficienti ed e' dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria, nonche' di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attivita' di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave". 2. Il comma 1 dell'Art. 13 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "1. Al fine di garantire un'ottimale assistenza medica agli ospiti, le case di riposo e centri di degenza stipulano una convenzione con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La convenzione potra' altresi' prevedere che l'assistenza medica agli ospiti venga garantita da uno o piu' medici di medicina generale o da medici dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la facolta' di ricorrere alle cure del proprio medico di medicina generale. Le modalita' di assistenza verranno stabilite con successivo regolamento di esecuzione." 3. Il comma 3 dell'Art. 21 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 e successive modifiche, e' cosi' sostituito: "3. La retta e' differenziata a seconda che le persone ospitate siano autosufficienti, lievemente, mediamente o gravemente non autosufficienti. La retta per posti in stanze a piu' letti puo' essere ridotta fino al dieci per cento". 4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001. "1. Le rette per ricoveri di malati cronici sono determinate dagli organi competenti delle rispettive strutture di ricovero in base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche." 4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno effetto a partire dal 4 aprile 2001.