Art. 30.
Modifiche  della  legge  provinciale  30 ottobre 1973, n. 77, recante
       "Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani"

    1.  Il  comma  3  dell'Art.  9 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77 e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "3.   La   casa  di  riposo  e'  destinata  ad  ospitare  anziani
autosufficienti,  lievemente, mediamente o gravemente autosufficienti
ed  e'  dotata  di  servizi generali interni, di servizi specifici di
natura  sociale  e  sanitaria,  nonche'  di personale qualificato per
l'assistenza  immediata  e  per  le  attivita'  di  tempo libero e di
animazione.  Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per
la valutazione dell'autosufficienza lieve, media o grave".
    2.  Il  comma  1  dell'Art. 13 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "1.  Al  fine  di  garantire  un'ottimale  assistenza medica agli
ospiti,  le  case  di  riposo  e  centri  di  degenza  stipulano  una
convenzione  con l'azienda sanitaria territorialmente competente, con
la quale viene nominato il responsabile sanitario della struttura. La
convenzione  potra'  altresi'  prevedere che l'assistenza medica agli
ospiti venga garantita da uno o piu' medici di medicina generale o da
medici  dipendenti dell'azienda sanitaria. Gli ospiti autosufficienti
e parzialmente autosufficienti della casa di riposo hanno comunque la
facolta'  di  ricorrere  alle  cure  del  proprio  medico di medicina
generale.   Le   modalita'   di  assistenza  verranno  stabilite  con
successivo regolamento di esecuzione."
    3.  Il  comma  3  dell'Art. 21 della legge provinciale 30 ottobre
1973, n. 77 e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
    "3.  La  retta e' differenziata a seconda che le persone ospitate
siano   autosufficienti,  lievemente,  mediamente  o  gravemente  non
autosufficienti.  La  retta  per  posti  in  stanze a piu' letti puo'
essere ridotta fino al dieci per cento".
    4.  Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo hanno
effetto a partire dal 4 aprile 2001.
    "1.  Le  rette  per  ricoveri  di malati cronici sono determinate
dagli  organi  competenti  delle  rispettive strutture di ricovero in
base ai criteri di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77,
e successive modifiche."
    4.  Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno
effetto a partire dal 4 aprile 2001.